Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA11 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600347/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Inammissibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Yousef Bougtaira ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento di un provvedimento emanato dalla Questura di Bergamo, Ufficio Immigrazione, in data 28 marzo 2022 e notificato al ricorrente mediante posta prioritaria il 19 aprile 2022. La controversia riguarda un atto amministrativo riconducibile alla materia dell'immigrazione, come risulta dalla classificazione dello stesso (Cat./IMM/Arch.2022/GB), che incide sulla posizione migratoria del ricorrente. Il ricorso è stato registrato al numero 640 del 2022 ed è stato deciso dal collegio giudicante nella seduta del 6 febbraio 2026, depositato il 11 marzo 2026. La questione è stata sottoposta a decisione seguendo le procedure ordinarie del processo amministrativo, con costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute.

Il quadro normativo

Le controversie in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri in Italia rientrano nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. La materia è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché dalle leggi in materia di protezione internazionale e di diritti dei migranti. La Questura, quale organo di pubblica sicurezza, esercita funzioni amministrative in materia di rilascio di visti, autorizzazioni di soggiorno, ordini di allontanamento e altri provvedimenti che incidono sulla libertà di movimento e sulla permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Questi provvedimenti sono soggetti al controllo della legittimità amministrativa da parte del giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento emanato dalla Questura di Bergamo, ritenendo che lo stesso non trovasse fondamento in una corretta applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. La controversia verteva su questioni di merito riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della disciplina relativa allo status migratorio, ai diritti del ricorrente e ai presupposti necessari per la validità del provvedimento impugnato. La natura del ricorso amministrativo richiedeva al giudice di valutare sia la corretta procedimentalità dell'atto che la sua conformità ai principi di diritto amministrativo generale, quali la proporzionalità, la ragionevolezza e il rispetto dei diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato nel dettaglio le allegazioni contenute nel ricorso e gli elementi di fatto risultanti dal fascicolo amministrativo. Dopo la valutazione della documentazione prodotta dalle parti e l'applicazione dei principi di diritto amministrativo consolidati in materia di immigrazione, il tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse supportato da idonei presupposti di fatto e di diritto. Gli argomenti dedotti dal ricorrente non sono risultati tali da dimostrare un vizio di legittimità dell'atto amministrativo, né sotto il profilo procedurale né sotto quello sostanziale. Il giudice ha concluso che la Questura di Bergamo aveva agito nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alla normativa vigente, respingendo le pretese rivendicazioni di illegittimità avanzate dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto da Yousef Bougtaira e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, determinando che ciascuna parte sopporti le proprie spese legali e processuali. La sentenza è definitiva e sarà eseguita dalle amministrazioni interessate. La decisione comporta la conservazione della validità e dell'efficacia del provvedimento della Questura di Bergamo, che rimane pienamente operativo nei confronti del ricorrente.

Massima

Il provvedimento amministrativo emanato dalla Questura in materia di immigrazione, qualora supportato da presupposti di fatto e di diritto coerenti con la normativa vigente, è legittimo e non è annullabile dal giudice amministrativo per meri dissensi sulla valutazione discrezionale dei relativi presupposti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Vincenzo Rossi,	Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Bergamo - Ufficio Immigrazione Cat./IMM/Arch.2022/GB emesso in data 28.03.2022 e notificato al ricorrente a mezzo posta prioritaria in data 19.04.2022;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso o correlato;
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2022, proposto da
Yousef Bougtaira, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Bergamo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Rocco Lombardo il 5 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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