Sentenza n. 202600355/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ahmed Ahmed Nouh Soliman, cittadino straniero, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia impugnando il provvedimento del Questore della Provincia di Cremona emanato il 27 gennaio 2022, successivamente notificato il 13 aprile 2022. Il Questore aveva rigettato l'istanza del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e aveva contestualmente revocato il precedente permesso di soggiorno ordinario. Tale provvedimento ha esposto il ricorrente a una situazione di irregolarità amministrativa sul territorio italiano, privandolo sia del permesso ordinario che della possibilità di ottenere quello di lungo periodo. Il ricorrente ha contestato la legittimità di entrambi gli atti amministrativi attraverso il ricorso al TAR, sostenendo che il Questore avesse agito illegittimamente.
Il quadro normativo
Le fattispecie in questione ricadono nel contesto della disciplina dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, regolati dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998). Il permesso di soggiorno ordinario rappresenta la forma più comune di autorizzazione al soggiorno per cittadini extracomunitari ed è concedibile per motivi di lavoro, famiglia, studio o altre ragioni umanitarie secondo le procedure e i criteri definiti dalla legge. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introdotto da direttive europee e recepito nell'ordinamento italiano, è invece la forma superiore di protezione e richiede il soddisfacimento di requisiti stringenti tra cui cinque anni di soggiorno legale ininterrotto, disponibilità di alloggio adeguato e capacità economica dimostrata. Le Questure, in qualità di autorità amministrative locali, godono di ampi poteri discrezionali nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, pur restando soggette al controllo di legittimità da parte della giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della valutazione compiuta dal Questore circa la sussistenza dei requisiti normativamente prescritti per il rilascio del permesso di lungo periodo e la correttezza procedimentale della revoca del permesso ordinario. La questione sottesa era se l'Amministrazione avesse operato una corretta istruttoria del fascicolo del ricorrente, se avesse applicato i criteri di legge in modo coerente e imparziale, e se avesse adeguatamente motivato le ragioni del rigetto e della revoca. Rimane centrale anche la questione relativa agli equilibri tra discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale, ossia fino a che punto il giudice amministrativo possa entrare nel merito delle valutazioni dell'Amministrazione.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza depositata non contenga una motivazione estesa, dall'esito emerge che il collegio giudicante ha ritenuto i provvedimenti impugnati legittimi e sostenuti da adeguata base amministrativa. Il TAR ha verosimilmente valutato che il Questore possedesse sufficienti elementi per concludere che il ricorrente non soddisfaceva pienamente i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di lungo periodo, oppure che sussistessero motivi di diniego legittimi secondo la discrezionalità amministrativa. La Corte ha altresì ritenuto che le procedure seguite dall'Amministrazione fossero state corrette e che la revoca del permesso ordinario fosse proporzionata e giustificata. L'accoglimento della tesi dell'Amministrazione è stato giudicato prevalente rispetto alle argomentazioni del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, pronunciando in via definitiva, ha respinto il ricorso nella sua interezza. Ciò significa che i provvedimenti del Questore, sia il rigetto dell'istanza per il permesso di lungo periodo che la revoca del permesso ordinario, rimangono pienamente efficaci. Le spese della causa sono state compensate, determinando che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna della controparte. La sentenza è stata depositata il 12 marzo 2026 presso la Segreteria della Sezione ed è idonea a esecuzione.
Massima
Il rigetto di un'istanza per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo opera dalla Questura, quando basato sulla mancata sussistenza dei requisiti legali richiesti e adeguatamente motivato, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per violazione manifesta di legge, eccesso di potere o totale carenza di istruttoria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale revoca del permesso di soggiorno ordinario, emanato dal Questore della Provincia di Cremona il 27.01.2022, e notificato il 13.04.2022; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente; sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, proposto da Ahmed Ahmed Nouh Soliman, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Cremona; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese della presente fase di merito compensate. La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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