AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600257/2026
20 gennaio 2026

Sentenza n. 202600257/2026

3L/4G (ARTICOLO 2) - IMMIGRAZIONE - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - CONFERMA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data20 gennaio 2026
Numero202600257/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno presso la Questura competente, sulla base di un titolo di soggiorno scaduto. La Questura, in esito all'istruttoria condotta secondo le procedure amministrative previste, ha emanato un decreto di rigetto dell'istanza, motivato dalla sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o da altri elementi preclusivi previsti dalla normativa sull'immigrazione. Lo straniero, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR, censurando il decreto di rigetto e chiedendo l'annullamento del medesimo per violazione dei principi di proporzionalità, correttezza procedimentale e motivazione adeguata.

Il quadro normativo

Il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è disciplinato dagli articoli 3l e 4g del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che individuano specifici motivi di diniego, revoca e mancato rinnovo dei titoli di soggiorno. Tali motivi comprendono ragioni di ordine e sicurezza pubblica, comportamenti lesivi degli interessi della Repubblica, mancanza dei presupposti normativi per il rilascio o il rinnovo, nonché condotte che costituiscono violazione di norme di legge. La Questura esercita tale potere amministrativo discrezionale entro i limiti stabiliti dalla norma, dovendo motivare adeguatamente il provvedimento e rispettare i principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del decreto sulla base della pretesa violazione dei presupposti e delle procedure di legge, nonché dell'adeguatezza della motivazione fornita dalla Questura. La controversia verteva sulla corretta applicazione dei criteri discretivi previsti dalla normativa immigratoria e sulla verifica se le ragioni addotte fossero effettivamente sussistenti e proporzionate al diniego totale della domanda di rinnovo, piuttosto che a provvedimenti meno gravosi.

La motivazione del giudice

Il Collegio del TAR ha ritenuto fondato il ricorso amministrativo nelle sue censure procedimentali, atteso che la Questura avrebbe omesso di illustrare adeguatamente in sede motivazionale i fatti concreti e gli elementi probatori che fondavano il giudizio negativo. Tuttavia, il TAR ha contemporaneamente valutato la situazione sostanziale della fattispecie, accertando che i presupposti normativi per il diniego erano effettivamente ricorrenti nella specie esaminata. Il giudice ha dunque mantenuto la prospettiva che, sebbene il procedimento presentasse talune irregolarità formali, la scelta finale della Questura risultava sostanzialmente fondata sui presupposti previsti dalla legge, e pertanto non poteva essere annullata, bensì al massimo confermata nel risultato finale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, mantenendo in vigore il decreto di rigetto della Questura e confermando l'impossibilità del rinnovo del permesso di soggiorno per il ricorrente. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato ritenuto legittimo tanto nei presupposti sostanziali quanto, in definitiva, nella conclusione adottata, sebbene il giudice abbia implicitamente censurato talune modalità di formazione del provvedimento medesimo. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Massima

L'autorità amministrativa competente in materia di permessi di soggiorno dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione dei motivi di diniego previsti dalla legge, e il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto può essere respinto quando, sebbene siano ravvisabili carenze motivazionali, i presupposti normativi sostanziali per il diniego risultano comunque provati e sussistenti nella specie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento Prot.-OMISSIS- del 04/06/2024 e notificato in pari data con il quale la Questura di -OMISSIS- confermava il provvedimento -OMISSIS- del 12/04/2023 notificato al ricorrente in data 01/09/2024 avverso il quale il medesimo ha presentato ricorso RG. 2316/2023 e il Tar ha accolto l’istanza di sospensione con ordinanza -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Padova 133;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →