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Sentenza n. 202600163/2026
16 gennaio 2026

Sentenza n. 202600163/2026

4G - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data16 gennaio 2026
Numero202600163/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il rigetto della propria istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura della provincia competente ha emesso il provvedimento di rigetto il 2 novembre 2023, successivamente notificato al ricorrente il 29 febbraio 2024. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Massimo Preti, ha impugnato questo provvedimento chiedendone l'annullamento, ritenendo che il rigetto fosse illegittimo e ingiustificato secondo le norme vigenti. Il procedimento è stato iscritto al registro generale del TAR Lombardia con il numero 990 del 2024 e la causa è stata discussa in udienza pubblica il 26 novembre 2025. Il Ministero dell'Interno, convenuto nella causa, è stato rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal Decreto Legge numero 34 del 2020, il quale contiene norme specifiche in ordine alle modalità di rilascio e alle condizioni di accesso a questa tipologia di autorizzazione per gli stranieri extracomunitari. L'articolo 103, comma 1, del decreto citato rappresenta il fondamento normativo su cui si basa l'istanza presentata dal ricorrente e costituisce il parametro di legalità contro il quale viene valutato il provvedimento amministrativo della Questura. Le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri riconoscono a determinate categorie di stranieri il diritto di accedere al mercato del lavoro italiano subordinato sotto specifiche condizioni e procedure amministrative. La legittimazione della Questura a rigettare una richiesta è subordinata alla ricorrenza di presupposti legali chiaramente indicati dalla normativa di settore.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento con cui la Questura ha rigettato l'istanza del ricorrente per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente sosteneva che il rigetto fosse illegittimo perché non supportato da idonea motivazione giuridica, oppure perché adottato in difetto dei presupposti richiesti dalla legge per procedere al rigetto medesimo. La questione coinvolgeva quindi l'interpretazione corretta dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020 e l'applicazione delle procedure amministrative previste per l'esame delle istanze di permesso di soggiorno nel settore del lavoro.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha esaminato attentamente il provvedimento impugnato e ha ritenuto fondato il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente. Il collegio giudicante ha accertato che il rigetto della Questura non era conforme ai presupposti normative fissati dalla legge, oppure è stato adottato violando i principi del diritto amministrativo generale, tra cui il principio di proporzionalità e il diritto alla motivazione esplicita e adeguata. Il giudice amministrativo ha riconosciuto che il ricorrente aveva diritto di ottenere una valutazione corretta della propria istanza secondo le disposizioni vigenti e che il provvedimento della Questura violava tale diritto. Pertanto, ha ritenuto doveroso accogliere il ricorso e disporre l'annullamento del provvedimento impugnato per consentire una nuova valutazione della istanza secondo corretti criteri giuridici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 16 gennaio 2026, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura che aveva rigettato l'istanza del ricorrente per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa competente, la quale dovrà provvedere alla rivalutazione della istanza del ricorrente conformemente ai principi di legittimità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica non può legittimamente rigettare una istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato se il rigetto non è fondato su presupposti normativi espliciti e chiari, ovvero se l'istante possedeva i requisiti legali richiesti dalla norma.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- in data 2.11.2023, notificato il 29.02.2024, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Bianca Maria, n. 21;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n.1;
Questura della Provincia di-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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