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Sentenza n. 202601642/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202601642/2026

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO UE - RIGETTO - RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data13 aprile 2026
Numero202601642/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una istanza alla Questura di Milano per ottenere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, documento che certifica lo status di residente stabile sul territorio italiano secondo la normativa dell'Unione Europea. La Questura ha rigettato questa istanza, presumibilmente ritenendo che il ricorrente non possedesse i requisiti legali necessari per il rilascio del titolo. Incontenso di questa decisione, il cittadino ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e il riconoscimento del diritto al permesso. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio il 20 febbraio 2026.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che regola l'ingresso, la permanenza e i diritti dei cittadini stranieri nel territorio italiano, nonché dalla Direttiva UE 2003/109/CE relativa allo status di cittadino di un paese terzo quale residente di lungo periodo. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce il documento che attesta il consolidamento della posizione giuridica dello straniero sul territorio, consentendo una permanenza stabile e senza necessità di rinnovo, purché vengono mantenuti i requisiti originari di legittimità. L'accesso a questo status è subordinato a condizioni oggettive quali la continuità di soggiorno legale, i requisiti di reddito, la disponibilità di alloggio adeguato e altri criteri stabiliti dalla legge, valutati discrezionalmente ma secondo parametri normativi definiti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nella valutazione della legittimità del rigetto dell'istanza pronunciato dalla Questura, ossia se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti sostanziali e procedurali per accedere al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso implicava una questione circa l'interpretazione e l'applicazione dei criteri normativi per il rilascio del permesso, nonché la corretta valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente e della sua situazione personale e familiare. Era in gioco il diritto del ricorrente a un trattamento amministrativo conforme alle norme europee sulla mobilità e la stabilizzazione dello status dei cittadini stranieri.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti della causa e ascoltando i difensori delle parti, ha ritenuto che il rigetto pronunciato dalla Questura di Milano fosse fondato e legittimo. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio la motivazione del respingimento, è ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia valutato che il ricorrente non soddisfacesse uno o più dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa, oppure che la documentazione presentata fosse insufficiente a provare il possesso di tali requisiti. Il TAR ha dunque confermato la decisione amministrativa di primo livello, ritenendo corretta la valutazione effettuata dalla Questura secondo i parametri normativi applicabili. La camera di consiglio ha proceduto alla decisione senza rinviare per ulteriori istruttorie, il che suggerisce che la questione fosse sufficientemente delineata dagli atti prodotti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza pronunciato dalla Questura di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo. La sentenza è stata sottoposta ad esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento amministrativo impugnato rimane in vigore e produce i suoi effetti giuridici senza possibilità di sospensione cautelare. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri di giustizia, a tutela della sua dignità e dei suoi diritti secondo il Regolamento GDPR.

Massima

La Questura è legittimata a rigettare l'istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando il ricorrente non dimostri il possesso dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stefano Celeste Cozzi,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli,	Referendario
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dal Sig. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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