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Sentenza n. 202601754/2026
17 aprile 2026

Sentenza n. 202601754/2026

4G - IMMIGRAZIONE - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO- RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data17 aprile 2026
Numero202601754/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maria Ada Russo ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento della Prefettura, notificato il 3 febbraio 2025, che aveva definitivamente rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno. In particolare, la ricorrente chiedeva di convertire il suo titolo di soggiorno da lavoratore stagionale a lavoratore subordinato, una transizione necessaria per continuare la permanenza legale in Italia in una diversa forma di impiego. La Prefettura aveva opposto un rifiuto, determinando una situazione di incertezza normativa per la ricorrente e sollevando questioni interpretative sulla procedura e sui presupposti per l'accoglimento di tali istanze di conversione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dal diritto dell'immigrazione italiano, in particolare dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni che regolano i vari tipi di permesso in base alla natura dell'attività lavorativa. La conversione da un tipo di permesso all'altro è una procedura amministrativa prevista dall'ordinamento per permettere ai lavoratori stranieri di adeguare il loro status al mutare delle circostanze occupazionali, senza necessità di repatriazione e nuovo ingresso. L'amministrazione competente deve applicare criteri legali precisi e proporzionati nel valutare tali richieste di conversione.

La questione giuridica

Il punto controverso risiedeva nella corretta applicazione dei criteri e delle procedure che la Prefettura dovrebbe seguire nell'esaminare una richiesta di conversione del permesso di soggiorno. La ricorrente contestava il rigetto ritenendo che non fosse stato adeguatamente motivato oppure che l'amministrazione avesse trasgredito i vincoli normativi applicabili a tale procedura. Al centro della disputa stava l'interpretazione di quali elementi l'amministrazione dovesse considerare determinanti nel valutare la legittimità di una conversione, e se il procedimento seguito avesse rispettato i principi di correttezza amministrativa, proporzionalità e tutela dei diritti del cittadino straniero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il provvedimento prefettizio e ha riscontrato profili di illegittimità nel suo operato. Sebbene la sentenza non riporti in forma estesa la motivazione dettagliata, dalla decisione di accoglimento emerge che il giudice ha ritenuto il rigetto della Prefettura infondato e non supportato dai presupposti normativi richiesti. Il collegio ha valutato che l'amministrazione, nel formulare il rifiuto, non avesse adeguatamente considerato gli elementi di fatto e di diritto che supportavano la richiesta della ricorrente, oppure avesse agito in contrasto con il quadro normativo applicabile. La sentenza accogliendo il ricorso dimostra che il giudice ha riscontrato una lesione del diritto soggettivo della ricorrente alla conversione del permesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto della Prefettura. La ricorrente ottiene così il riconoscimento del suo diritto alla conversione del permesso di soggiorno da lavoratore stagionale a lavoratore subordinato, con conseguente obbligo per l'amministrazione di conformarsi alla sentenza e di procedere secondo i dettami di legge. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato versato, mentre il difensore che si era dichiarato antistatario ha potuto ottenere la distrazione delle spese a suo favore.

Massima

La Prefettura non può rigettare una richiesta di conversione di permesso di soggiorno da lavoratore stagionale a lavoratore subordinato senza fornire idonea motivazione giuridica basata sui presupposti normativi e fattuali previsti dalla legge, ed è tenuta a conformarsi alle disposizioni che disciplinano tale procedura amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza. Per l'annullamento del provvedimento prot. OMISSIS/Rigetto Definitivo, emesso dalla Prefettura di OMISSIS e notificato in data 3 febbraio 2025, di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di OMISSIS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026. Sentenza pronunciata il 17 aprile 2026. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta. Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Silvia Cattaneo, Referendario Estensore Silvia Torraca. Esito: Accoglie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-/Rigetto Definitivo, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-e notificato in data 3 febbraio 2025, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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