3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202600271/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso nei suoi confronti dalla pubblica amministrazione competente. Il ricorrente ha contestato legittimità e opportunità del provvedimento amministrativo, lamentando violazioni delle norme sulla tutela del diritto di soggiorno e dei principi procedurali che governano l'adozione di decisioni così significative per la posizione giuridica dello straniero. Il caso tocca questioni centrali del diritto dell'immigrazione, ove il delicato equilibrio tra i poteri discrezionali dell'amministrazione e i diritti fondamentali dell'individuo costituisce uno dei terreni di più frequente contenzioso amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della revoca del permesso di soggiorno è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 286 del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che fissa i presupposti e le modalità procedurali mediante cui l'amministrazione può revocare il titolo di soggiorno, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999, che fornisce le regole esecutive. Il provvedimento di revoca deve necessariamente fondarsi su condizioni di fatto espressamente previste dalla legge e deve rispettare i principi procedurali di trasparenza, proporzionalità e corretta istruttoria, ricavabili dalla legge generale sulla procedura amministrativa. La sentenza si inscrive nel quadro della giurisdizione del TAR, chiamato a sindacare la legittimità dell'agire amministrativo in materia migratoria.
La questione giuridica
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca eccependo sia violazioni delle condizioni di legittimità sostanziale del provvedimento, sia deficienze procedurali nella fase decisoria. La controversia verteva sulla corretta valutazione dei presupposti fattuali e normativi per la revoca, e sulla verifica se l'amministrazione avesse operato secondo i criteri di correttezza e proporzionalità richiesti dalle norme applicabili. Simili questioni comportano sempre il necessario sindacato giudiziario sulla sussistenza delle cause di revoca, sulla corretta qualificazione dei fatti e sull'osservanza delle garanzie procedurali dovute al ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato i presupposti di fatto sui quali la pubblica amministrazione aveva fondato il provvedimento impugnato, ed ha concluso che gli elementi istruttori acquisiti agli atti risultavano adeguati a supportare la decisione di revoca. Il TAR ha ritenuto che le condizioni per l'adozione del provvedimento ricorrono nel caso concreto secondo le disposizioni normative applicabili, e che l'amministrazione ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale entro i margini definiti dalla legge, senza eccedere nei criteri di proporzionalità e ragionevolezza. La procedura è stata inoltre giudicata conforme ai requisiti normativi, senza che sussistessero violazioni delle regole che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo in materia di revoca dei titoli di soggiorno.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione terza, ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. La decisione comporta la definitiva acquisizione della legittimità del provvedimento amministrativo e, conseguentemente, la perdita della posizione giuridica del ricorrente quale titolare del permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana. La sentenza ha carattere di merito ed è suscettibile di impugnazione in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno disposta dall'amministrazione in conformità alle cause e alle procedure previste dalla legge non è illegittima quando sia adeguatamente istruita e fondata su elementi fattuali idonei a provarne la sussistenza secondo l'ordinamento normativo applicabile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- del 20/05/2025, notificato il 21/05/2025, di revoca del permesso di soggiorno I20575770 rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23/07/24 nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2863 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025 e 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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