3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202600278/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno presso l'autorità amministrativa competente, secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di immigrazione. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione. Il ricorrente ha impugnato questo rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo che il provvedimento fosse illegittimo e lesivo dei propri diritti amministrativi. La controversia affronta la questione della legittimità della decisione amministrativa di negare il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, con tutte le implicazioni relative alla permanenza del ricorrente sul territorio italiano e al suo status giuridico.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata principalmente dal Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che fissa le condizioni, le procedure e i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno. La norma prevede che l'amministrazione possa accogliere le istanze di rinnovo e conversione qualora sussistano i presupposti richiesti dalla legge, e che il rigetto deve essere motivato e proporzionato alle circostanze del caso concreto. Il ricorrente può impugnare il rigetto dinanzi al TAR entro il termine di sessanta giorni dal momento della notifica del provvedimento amministrativo lesivo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno, ossia sulla corretta applicazione della normativa vigente e sulla verifica dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno. Viene in rilievo l'equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione dei requisiti e i diritti del ricorrente a una decisione ragionevole, motivata e coerente con la disciplina vigente. La questione comporta l'analisi delle circostanze fattiche e giuridiche che rendevano opportuno o doveroso il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, nonché la valutazione della correttezza del procedimento amministrativo e della motivazione del rigetto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la controversia, ha ritenuto che il rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno fosse affetto da vizi idonei a renderlo illegittimo. Ha accertato che i presupposti richiesti dalla disciplina vigente sussistevano, ovvero che gli elementi normativi necessari per il rinnovo o la conversione erano presenti nel caso concreto. Ha inoltre valutato che la motivazione fornita dall'amministrazione nel rigetto fosse insufficiente, incoerente con gli elementi di fatto, ovvero basata su una interpretazione errata della disciplina applicabile. Il collegio giudicante ha concluso che l'amministrazione aveva il dovere di accogliere l'istanza, e che il rigetto costituiva dunque un abuso di potere o un'applicazione scorretta della normativa. Ha quindi deciso di accogliere il ricorso e annullare il provvedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Di conseguenza, l'amministrazione è stata condannata a rilasciare il permesso di soggiorno al ricorrente, ovvero a rinnovare o convertire il titolo di soggiorno secondo le modalità previste dalla legge. Il provvedimento è divenuto esecutivo e vincolante per l'amministrazione, che dovrà conformarsi alla decisione del TAR entro i termini stabiliti.
Massima
L'amministrazione è tenuta a concedere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno quando sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge, e il rigetto non motivato adeguatamente o fondato su valutazioni giuridicamente errate è illegittimo e deve essere annullato dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata in data 19 aprile 2023 alla Questura di Milano, notificato al sottoscritto difensore in data 21 maggio 2025 (prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2023); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cardaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato; 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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