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Sentenza n. 202600364/2026
26 gennaio 2026

Sentenza n. 202600364/2026

4G - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI CONVERSIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data26 gennaio 2026
Numero202600364/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno, richiedendo il passaggio da una tipologia all'altra secondo le procedure previste dalla normativa italiana sull'immigrazione. L'amministrazione competente aveva rigettato tale istanza con provvedimento motivato. Di fronte al rigetto, l'interessato ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del diniego e sostenendo che ricorressero i presupposti normativi per la conversione richiesta. Il TAR, in sede di primo giudizio amministrativo, ha esaminato la fondatezza della pretesa del ricorrente valutando se l'amministrazione avesse correttamente applicato le norme sulla conversione dei permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce i presupposti e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi. Le conversioni rappresentano meccanismi di flessibilità volti a permettere ai cittadini stranieri di adeguare il titolo di soggiorno alle mutate condizioni personali, familiari, lavorative o sociali. La legge prevede requisiti specifici per ciascuna tipologia di conversione ed attribuisce all'amministrazione il compito di valutarne la sussistenza, sebbene tale valutazione debba conformarsi ai principi di legalità, ragionevolezza e correttezza del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se l'amministrazione fosse stata legittimata nel rigettare l'istanza di conversione, vale a dire se il rigetto fosse conseguenza corretta dell'assenza dei requisiti richiesti oppure se rappresentasse un'applicazione errata della disciplina vigente. In altri termini, era controverso se il ricorrente effettivamente possedesse i presupposti di legge per ottenere la conversione, ovvero se l'amministrazione avesse commesso un errore di valutazione nella verifica di tali presupposti. La questione era rilevante perché toccava il diritto dello straniero a una corretta applicazione della normativa sulla soggiornabilità nel territorio italiano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha approfondito l'analisi dei requisiti richiesti per la conversione e ha verificato la loro effettiva sussistenza nel caso concreto. Esaminando la documentazione prodotta dal ricorrente e la istruttoria amministrativa, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse commesso un errore nel rigetto, sia per una cattiva interpretazione della normativa sulla conversione sia per una valutazione non corretta dei presupposti fattualmente ricorrenti. Il collegio giudicante ha riscontrato che gli elementi allegati dal ricorrente, opportunamente vagliati, dimostravano la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per autorizzare la conversione. Di conseguenza, il TAR ha concluso che il provvedimento di rigetto non trovava giustificazione nella normativa applicabile.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo che aveva rigettato l'istanza di conversione. In conseguenza dell'accoglimento, l'amministrazione è stata vincolata a provvedere nuovamente sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, stavolta conformandosi alla corretta interpretazione della normativa e rilasciando il nuovo permesso nelle forme e modalità prescritte dalla legge. La sentenza ha inoltre provveduto al riparto delle spese di giudizio secondo la disciplina ordinaria in materia di ricorsi amministrativi.

Massima

Non può ritenersi legittimo il rigetto di un'istanza di conversione di permesso di soggiorno qualora sussistano in concreto i requisiti normativi richiesti dalla legge e l'amministrazione non ne abbia effettuato una valutazione corretta secondo i criteri fissati dal Testo Unico sull'Immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura S. U. I. di Milano n. P-MI/L/Q/2023/103400 - MI2108258787, adottato in data 30.10.2024, con il quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti;
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
Ahmed Abdelmoneim Ahmed Yassin Elnaheif, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariasavina Di Sacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Sanctis 73;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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