AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600387/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202600387/2026

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - IRRICEVIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data27 gennaio 2026
Numero202600387/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda la decisione dell'Amministrazione di dichiarare irricevibile un'istanza presentata per il rilascio di un permesso di soggiorno. Un ricorrente, presumibilmente uno straniero o un'associazione che lo rappresenta, ha impugnato presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia il provvedimento con il quale l'autorità amministrativa competente ha rigettato come inammissibile la domanda di concessione del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato presentato al TAR di Milano in contestazione tanto della forma quanto della sostanza del provvedimento di irricevibilità, sostenendo che fossero state violate le procedure amministrative corrette o che l'istanza dovesse essere accolta nel merito.

Il quadro normativo

La materia del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno è regolata dal Decreto legislativo numero 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché dalla Legge numero 189 del 2002 (Bossi-Fini) e dai successivi interventi normativi. La ricevibilità delle istanze di permesso di soggiorno è sottoposta a precisi requisiti procedurali e sostanziali che devono essere osservati dal richiedente: documenti richiesti, termini di presentazione, motivi di rilascio e ogni altra condizione prevista dal testo unico e dai regolamenti applicabili. L'Amministrazione ha il dovere di valutare preliminarmente se la domanda soddisfi i presupposti formali e materiali per procedere all'istruttoria, potendo dichiarare irricevibile l'istanza qualora difetti dei requisiti essenziali.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la legittimità della dichiarazione di irricevibilità: era corretta la decisione dell'Amministrazione di escludere a priori l'istanza senza procedere a un esame nel merito, ovvero il ricorrente aveva diritto a che la propria domanda fosse valutata secondo i criteri e le procedure ordinarie? La questione riveste rilievo costituzionale perché tocca il diritto di difesa e il diritto a una regolare procedura amministrativa, oltre che il diritto di residenza e circolazione degli stranieri secondo le disposizioni internazionali. Era necessario accertare se ricorressero veramente i presupposti normativi che legittimavano il rigetto per irricevibilità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato i presupposti sostanziali e formali dell'irricevibilità, concludendo che la dichiarazione di inammissibilità era fondata su motivi legittimi conformi alla normativa vigente. Il collegio ha ritenuto che l'istanza del ricorrente presentasse difetti procedurali o materiali tali da giustificare il rigetto in limine: ad esempio, la mancanza di requisiti documentali essenziali richiesti dalla legge, l'assenza di uno dei presupposti previsti dal testo unico per il rilascio del permesso, o il mancato rispetto dei termini di presentazione. Il TAR ha valorizzato il principio secondo cui l'irricevibilità rappresenta una fase logicamente antecedente al merito, quando il vizio è strutturale e non sanabile. La motivazione amministrativa è stata ritenuta esplicitamente formulata e coerente con il quadro normativo applicabile.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento di irricevibilità emesso dall'Amministrazione. Non essendo stato accolto alcuno dei motivi dedotti dal ricorrente, il giudice ha mantenuto ferma l'esclusione dell'istanza dal procedimento ordinario. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte ricorrente secondo le regole ordinarie in materia di condanna alle spese nei giudizi amministrativi.

Massima

L'irricevibilità di un'istanza di permesso di soggiorno è legittimamente dichiarabile quando il richiedente non soddisfi i presupposti formali e materiali richiesti dalla normativa vigente, e tale dichiarazione non viola il diritto di difesa qualora sia accompagnata da adeguata motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Questura di Milano in data 27/07/2025 e notificato in pari data, con il quale la stessa ha disposto l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 08/03/2025 e il ritiro dell'assicurata n. 0559551011218.
sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →