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Sentenza n. 202600438/2026
29 gennaio 2026

Sentenza n. 202600438/2026

4G - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - IRRICEVIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data29 gennaio 2026
Numero202600438/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno presso la Questura competente. Tuttavia, il provvedimento emesso dalla Questura non ha nemmeno valutato la domanda nel merito, dichiarandola immediatamente irricevibile con decreto del 14 novembre 2023, notificato il 19 dicembre dello stesso anno. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo che la Questura aveva il dovere di istruire e valutare la sua istanza secondo le norme vigenti in materia di immigrazione. La controversia rappresentava quindi una questione fondamentale relativa all'accesso ai servizi amministrativi e alla corretta applicazione dei criteri di ricevibilità delle domande da parte della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, e dalle disposizioni amministrative di settore che fissano i criteri e i procedimenti per il rilascio. L'articolo 5 della Costituzione garantisce il diritto di accesso ai servizi amministrativi, mentre la legge 241 del 1990 stabilisce i principi fondamentali del procedimento amministrativo, tra cui la motivazione dei provvedimenti e l'obbligo dell'amministrazione di svolgere correttamente l'istruttoria. Le Questure, nel gestire le domande di permesso di soggiorno, devono operare rispettando i principi di trasparenza, correttezza e legalità nell'esercizio dei propri poteri, non potendo arbitrariamente dichiarare irricevibili istanze che possiedono i requisiti formali di presentazione.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia era la legittimità del provvedimento di irricevibilità emesso dalla Questura. Occorreva verificare se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri normativi per valutare la ricevibilità della domanda, oppure se avesse violato i diritti amministrativi del ricorrente mediante un'ingiustificata o inadeguatamente motivata dichiarazione di irricevibilità. La questione aveva rilevanza generale perché toccava il diritto fondamentale dei cittadini stranieri di accedere ai procedimenti amministrativi secondo le forme previste dalla legge, senza subire barriere arbitrarie o proceduralmente illegittime.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo, probabilmente perché gravato da una motivazione insufficiente, da una scorretta applicazione dei criteri di ricevibilità, oppure perché la Questura non aveva assolto il suo dovere di istruttoria e di valutazione della domanda secondo le regole stabilite dall'ordinamento. Il collegio giudicante, valutando gli atti della causa, ha concluso che l'amministrazione aveva superato i limiti del suo potere discrezionale, violando i principi di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione. L'accoglimento del ricorso dimostra che il TAR ha ritenuto il provvedimento della Questura gravato da vizi sostanziali, tali da determinarne l'annullamento senza possibilità di diversa motivazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso e annullato il provvedimento di irricevibilità emesso dalla Questura. Di conseguenza, la domanda di permesso di soggiorno deve essere riesaminata dall'amministrazione competente secondo le corrette procedure amministrative. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per un importo di mille euro, oltre agli oneri di legge previsti, ed è stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica non può dichiarare irricevibile una domanda di permesso di soggiorno se non per motivi conformi alla legge e adeguatamente motivati, essendo tenuta a svolgere correttamente l'istruttoria e a valutare nel merito le istanze presentate secondo le procedure stabilite dall'ordinamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione (-OMISSIS-) in data 14.11.2023 e notificato il 19.12.2023 di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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