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Sentenza n. 202600666/2026
11 febbraio 2026

Sentenza n. 202600666/2026

3I - CITTADINANZA - RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data11 febbraio 2026
Numero202600666/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Prefettura di Milano il 8 luglio 2022 per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992, che disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano. A distanza di circa quattro mesi, il 16 novembre 2022, la Prefettura ha adottato un decreto con il quale ha dichiarato il rigetto dell'istanza, ossia il rifiuto di accogliere la richiesta del ricorrente. Dinanzi a tale decisione, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel dicembre 2023, contestando la legittimità del provvedimento prefettizio e chiedendo l'annullamento del decreto che lo aveva escluso dal beneficio della naturalizzazione italiana.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che stabilisce i criteri e le modalità di acquisto della cittadinanza stessa. L'articolo 9, comma 1, lettera f) di questa legge prevede che lo straniero coniugato con cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, oppure sei mesi se dalla coppia sono nati figli. Questo istituto rappresenta un'importante via di naturalizzazione alternativa rispetto all'acquisizione per ius soli o per altre modalità, e presuppone il mantenimento dello stato coniugale al momento della presentazione dell'istanza. La Prefettura è l'organo amministrativo competente a ricevere, valutare e decidere le istanze di cittadinanza, verificando che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi previsti dalla legge e dagli strumenti internazionali applicabili.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava se la Prefettura di Milano avesse correttamente valutato l'istanza di cittadinanza del ricorrente e se il suo rigetto fosse motivato e legittimo secondo la legge. Il ricorrente contestava il decreto prefettizio sostenendo che non era stato dato adeguato rilievo alla sua situazione personale e ai requisiti che egli riteneva di possedere per l'acquisto della cittadinanza secondo la norma invocata. La questione implicava dunque una verifica sul rispetto dei presupposti di legge, sulla corretta applicazione della normativa in materia di cittadinanza e sulla adeguatezza della motivazione fornita dalla Prefettura nel rigettare l'istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi sulla questione nell'udienza pubblica del 19 dicembre 2025, ha ritenuto che il ricorso presentato dal ricorrente non fosse fondato. Sulla base degli elementi acquisiti durante il procedimento e degli argomenti dedotti dalle parti, il collegio giudicante ha concluso che la Prefettura di Milano aveva operato correttamente nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa e che il rigetto dell'istanza di cittadinanza risultava legittimo sotto il profilo sia della ricognizione dei fatti sia dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il giudice amministrativo, pur non offrendo una motivazione dettagliata per brevità della pronuncia, ha accolto le considerazioni svolte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nella difesa della posizione amministrativa, riconoscendo che la decisione della Prefettura era coperta da adeguata base normativa.

La decisione

Con la presente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il rigetto completo del ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto prefettizio del 16 novembre 2022. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi processuali. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Prefettura esercita discrezionalità amministrativa vincolata nella valutazione dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, e il suo diniego è legittimo quando fondato sulla constatazione della mancanza dei presupposti di legge, con conseguente sindacato del giudice amministrativo circoscritto alla verifica della legalità della decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto emesso in data 16.11.2022, notificato in data 23.11.2022 con cui la Prefettura di Milano ha dichiarato il rigetto dell’istanza n. Prot. K10/1074630 presentata dal ricorrente in data 08.07.2022 per il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) L. n. 91/1992,
nonché di ogni provvedimento ad esso connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 2467 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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