4G - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600791/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivo di affidamento, una categoria di protezione concessa a persone in situazioni di vulnerabilità o necessità di assistenza. Successivamente, il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Milano affinché il suo permesso fosse convertito da affidamento a permesso di lavoro subordinato, cioè quello che consente lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente. La Questura, con provvedimento del 3 ottobre 2024 notificato il 11 giugno 2025, ha rigettato tale istanza di conversione, negando al ricorrente la possibilità di ottenere il permesso per motivi lavorativi. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel febbraio 2025.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola i diversi motivi per i quali uno straniero può soggiornare legalmente in Italia. La conversione da un tipo di permesso a un altro è un istituto amministrativo che deve seguire procedure specifiche e presupposti legali chiaramente definiti dalla normativa vigente. L'amministrazione, nel valutare le richieste di conversione, è tenuta al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedurale, nonché dell'obbligo di motivazione adeguata dei propri provvedimenti. La legge consente inoltre all'amministrazione di riesaminare i propri atti attraverso il procedimento di autotutela, annullando provvedimenti illegittimi di propria emanazione anche successivamente al loro rilascio.
La questione giuridica
Il profilo giuridicamente rilevante che il ricorrente intendeva sottoporre al giudice amministrativo era la legittimità del rigetto della sua istanza di conversione da permesso per affidamento a permesso di lavoro subordinato. La controversia riguardava se la Questura avesse correttamente valutato le circostanze del caso alla luce della disciplina normativa applicabile, ovvero se il rifiuto fosse stato motivato adeguatamente e fondato su presupposti legittimi. In gioco vi era il diritto del ricorrente di ottenere una valutazione imparziale e corretta della propria istanza, nonché il diritto di accesso al mercato del lavoro legale, questioni di notevole importanza sia per la posizione giuridica del singolo che per il complessivo sistema amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto che nel corso del giudizio, prima ancora che la decisione fosse adottata, la Questura di Milano ha proceduto ad annullare il proprio provvedimento in autotutela il 13 agosto 2025. L'amministrazione ha compiuto questo passo motivandosi con documentazione acquisita soltanto durante il processo giudiziale, cioè elementi che non erano stati considerati nel momento in cui era stato emanato il provvedimento originario di rigetto. Il fatto che l'amministrazione si sia corretta di propria iniziativa e abbia accolto integralmente le ragioni del ricorrente ha determinato la soddisfazione completa della pretesa azionata. Di conseguenza, il collegio giudicante ha ritenuto che non fosse più necessario procedere all'esame del merito della questione controversa, poiché la fattispecie aveva perso la sua natura contenziosa a causa dell'intervento risolutivo dell'atto di autotutela.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, cioè ha riconosciuto che non sussisteva più una controversia da decidere in quanto l'amministrazione aveva già accolto le istanze del ricorrente. Le spese di causa sono state compensate integralmente tra le parti, il che significa che ciascun soggetto ha sostenuto le proprie spese senza obbligo di rimborso nei confronti dell'altro. La sentenza ordina infine all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla decisione del Tribunale e prevede l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il rigetto di un'istanza di conversione di permesso di soggiorno può essere annullato in autotutela dall'amministrazione qualora successivamente acquisita documentazione che dimostri l'illegittimità del provvedimento originario, determinando la cessazione della materia del contendere in sede giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento PROT. N. -OMISSIS- del 03/10/2024 e notificato al ricorrente in data 11.06.2025, con il quale il Questore di Milano ha disposto il rigetto dell'istanza -OMISSIS- con la quale si chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale; sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Padova 133; Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che - con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per motivi di affidamento, in motivi di lavoro subordinato; - il provvedimento è stato annullato in autotutela con provvedimento adottato in data 13 agosto 2025; - poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; - stante il celere intervento in autotutela dell’amministrazione, motivato con il richiamo a documentazione acquisita solamente nel corso del giudizio, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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