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Sentenza n. 202600833/2026
20 febbraio 2026

Sentenza n. 202600833/2026

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data20 febbraio 2026
Numero202600833/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto il riconoscimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo, documento che gli garantiva il diritto di restare nel territorio italiano e accedere a condizioni di parità ai servizi pubblici. Nel aprile 2025, la Questura ha emanato un provvedimento amministrativo revocando tale permesso, determinando così la perdita della regolarità della sua permanenza in Italia. Contro questo provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità della revoca e chiedendone l'annullamento. La vicenda si inquadra nel più ampio contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori e del controllo sulla permanenza regolare di stranieri nel territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce i presupposti, le procedure e le cause di revoca dei vari titoli di soggiorno. Il permesso di soggiorno di lungo periodo rappresenta un titolo di permanenza di particolare rilevanza, in quanto garantisce al cittadino straniero una condizione di stabilità maggiore rispetto ad altri permessi e lo equipara, sotto molti aspetti, ai cittadini italiani nell'accesso ai diritti e ai servizi pubblici. La revoca di tale permesso costituisce un provvedimento ablativo che comporta conseguenze molto significative sulla situazione giuridica dell'interessato, sia sotto il profilo della legittimazione a soggiornare sia sotto quello dell'accesso ai diritti. Per questo motivo, l'ordinamento amministrativo richiede che la revoca sia disposta solo quando sussistono i presupposti legittimi previsti dalla legge e secondo procedure corrette, con il rispetto dei principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il contenzioso vedeva il ricorrente contestare la legittimità del provvedimento di revoca emesso dalla Questura, verosimilmente sollevando vizi procedurali, difetto di motivazione adeguata, violazione di principi di proporzionalità, o contestando che non ricorressero i presupposti normativi per la revoca. In sostanza, il ricorrente riteneva che la Questura avesse ecceduto i propri poteri oppure violato diritti procedimentali nel revocare il permesso, e chiedeva al giudice amministrativo di verificare la legittimità del provvedimento secondo il sindacato di legalità proprio della giurisdizione amministrativa. La questione era rilevante non solo per la condizione personale del ricorrente, ma anche per l'interpretazione e l'applicazione corretta della normativa sull'immigrazione nel bilanciamento tra poteri di controllo dell'amministrazione e tutela dei diritti individuali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione presieduta da Richard Goso e composta dai consiglieri Fabrizio Fornataro e Mauro Gatti (relatore), ha esaminato gli atti della cause e ascoltato le difese delle parti in udienza pubblica il 23 gennaio 2026. Il collegio giudicante ha verificato la sussistenza dei presupposti legittimi della revoca contestata e la corretta applicazione della disciplina normativa da parte della Questura. Dalla decisione di respingimento del ricorso si deduce che il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca, accogliendo le difese dell'Amministrazione e del Ministero dell'Interno, e ha concluso che la Questura aveva fondamento normativo e procedurale per emanare la revoca. Il giudice ha dunque respinto tutti i vizi allegati dal ricorrente, ritenendo che l'esercizio del potere revocatorio da parte della Questura fosse legittimo e proporzionato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero e ha confermato la validità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Le spese della lite sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali secondo il principio generale dell'equilibrio processuale. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa, a significare che il provvedimento di revoca poteva essere messo in atto con i relativi effetti. Infine, per motivi di protezione della dignità e dei diritti personali del ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo pubblicato della sentenza.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo emanata dalla Questura è legittima quando disposta nel rispetto dei presupposti e delle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione e non viziata da errori procedimentali o eccesso di potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- del 15/04/2025 emesso dalla Questura di -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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