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Sentenza n. 202600836/2026
20 febbraio 2026

Sentenza n. 202600836/2026

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data20 febbraio 2026
Numero202600836/2026
EsitoREVOCA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un ricorso presso il TAR Lombardia - Sezione Terza di Milano avverso un provvedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale, dunque un'istanza di asilo o di protezione da parte di soggetto richiedente status di rifugiato o protezione sussidiaria. Contemporaneamente al ricorso nel merito, il ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, presumibilmente per acquisire documentazione rilevante per il giudizio sulla sua domanda di protezione. Il ricorrente aveva beneficiato dell'ammissione al gratuito patrocinio al fine di sostenere le spese legali del procedimento, avvalendosi così della facoltà garantita ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti. Nel corso del giudizio, tuttavia, è emerso che le condizioni per mantenere il beneficio della gratuità non sussistevano più o che il ricorso risultava manifestamente infondato nella sua complessione.

Il quadro normativo

La materia della protezione internazionale è disciplinata dal decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, che recepisce le direttive europee sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione sussidiaria. La procedura amministrativa relativa all'accesso agli atti è regolata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, che garantisce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accedere alla documentazione amministrativa. Per quanto concerne il gratuito patrocinio, il relativo regime è stabilito dalle norme del codice di procedura civile artt. 76 e seguenti, che lo subordinano alla verifica del possesso dei requisiti di indigenza economica e del fondato motivo del ricorso, con valutazione da parte del giudice competente circa la ragionevolezza della pretesa dedotta.

La questione giuridica

La controversia verte sulla compatibilità del mantenimento del beneficio del gratuito patrocinio in un ricorso amministrativo che, nel corso del giudizio, abbia manifestato carenza di fondamento giuridico ovvero sia risultato manifestamente privo di serie prospettive di accoglimento. Il giudice amministrativo era chiamato a valutare se il ricorso, quanto all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale e all'istanza di accesso agli atti, presentasse serie questioni di diritto o di fatto tali da giustificare l'impiego di risorse pubbliche per la gratuità della difesa legale, oppure se fosse opportuno revocare il beneficio per mancanza del requisito del fondato motivo della domanda. La questione riguarda il delicato equilibrio tra il principio di accesso alla giustizia per i più vulnerabili e la necessità di contenere le pretese manifestamente infondate.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel corso dell'esame del ricorso, ha evidenziato che gli elementi di fatto e di diritto prodotti dal ricorrente non erano idonei a costituire fondamento per l'accoglimento dell'istanza di protezione internazionale ovvero che i presupposti normativi per il riconoscimento della qualifica non risultavano integrati secondo la documentazione acquisita. Con riguardo all'istanza di accesso agli atti, il collegio ha valutato che tale richiesta non presentava carattere strumentale autonomo né aggiungeva elementi rilevanti al procedimento principale, oppure che l'accesso era stato già garantito in precedenza. La documentazione del fascicolo amministrativo non evidenziava violazioni procedurali tali da far cadere il provvedimento impugnato, né era emerso un errore manifesto nella valutazione della domanda di protezione. Il giudice ha ritenuto pertanto che le condizioni per il mantenimento della gratuità venissero meno, in quanto il ricorso risultava privo di seria fondatezza giuridica e non presentava prospettive ragionevoli di accoglimento.

La decisione

Il TAR Lombardia ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente concessa al ricorrente, disponendo che il beneficio della gratuità non sussistesse più rispetto alle spese legali relative al ricorso. Tale revoca comporta che il ricorrente dovrà farsi carico delle proprie spese legali per il proseguimento del giudizio qualora intendesse ricorrere ulteriormente, nonché potrà essere assoggettato al pagamento delle spese di giudizio relative al procedimento stesso. La decisione non comporta però l'accoglimento o il rigetto definitivo del merito delle istanze di protezione internazionale e accesso agli atti, ma una valutazione preliminare circa la meritevolezza della tutela gratuita nel contesto amministrativo.

Massima

La revoca del gratuito patrocinio in un ricorso amministrativo è legittima quando il ricorso risulti manifestamente privo di fondamento giuridico e di seria possibilità di accoglimento, anche quando il ricorrente abbia inizialmente avuto accesso alla gratuità sulla base di requisiti di indigenza economica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3995 del 2025:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS-, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata il 9 settembre 2025;
quanto al ricorso n. 4109 del 2025:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS-, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata l'8 settembre 2025.
sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distretuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 4109 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come sopra
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa riunione del ricorso R.G. n. 4109/25 al ricorso n. 3995/25, li dichiara entrambi inammissibili.
Revoca i decreti nn. 193/25 e 204/25 della Commissione per il Gratuito Patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:

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