3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 febbraio 2026 |
| Numero | 202600899/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, ricorrente in questa sede, aveva un permesso di soggiorno in territorio italiano, regolarmente valido fino al 10 marzo 2023. Il Questore di Lecco ha emesso un decreto con il quale ha revocato tale permesso di soggiorno, privando il ricorrente del titolo per stare e risiedere legalmente nello Stato italiano. Contro questo provvedimento del Questore, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento della revoca e di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e conseguente. Il ricorso è stato proposto nel corso del 2022 ed è stato assegnato al TAR con numero di registro generale 3473 del 2022. Il Ministero dell'Interno è intervenuto come convenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, mentre la Questura di Lecco figura come parte del giudizio pur non avendo formalmente costituto in giudizio.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno dei cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale detta la disciplina completa dell'immigrazione in Italia e individua le ipotesi in cui il permesso di soggiorno può essere rilasciato, rinnovato, modificato o revocato. La competenza a decidere sulla revoca del permesso di soggiorno appartiene al Questore, quale autorità amministrativa di pubblica sicurezza, secondo le procedure di rito previste dalla normativa sull'immigrazione. La revoca di un permesso di soggiorno rappresenta un provvedimento ablatorio che incide in modo significativo sulla posizione giuridica dello straniero e sul suo diritto alla permanenza nel territorio dello Stato, per cui deve rispondere a presupposti normativi chiari e deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.
La questione giuridica
Il punto decisivo della controversia è se il Questore di Lecco, nel revocare il permesso di soggiorno ancora valido fino al marzo 2023, abbia agito in conformità al dettato normativo e ai principi di diritto amministrativo, oppure se la revoca sia viziata per difetto di presupposti, eccesso di potere, errore di diritto o violazione dei diritti della difesa. Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di revoca sul presupposto che il provvedimento fosse stato adottato senza presupposti legittimi o in violazione di specifiche norme che tutelano la permanenza del permesso di soggiorno. La controversia riguardava, in sostanza, se la pubblica amministrazione avesse correttamente valutato la situazione del ricorrente e applicato correttamente le norme sulla revoca dei permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati tutti gli atti della causa, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere respinto nel merito. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo disponibile, la decisione di respingimento implica che il collegio giudicante ha valutato che il Questore, nel revocare il permesso di soggiorno, ha agito in conformità alle disposizioni di legge e che sussistevano i presupposti legittimi per l'ablazione del titolo di soggiorno. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le contestazioni dedotte dal ricorrente non fossero idonee a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, accogliendo implicitamente la linea difensiva del Ministero dell'Interno. La valutazione del collegio rispecchia il principio secondo cui le decisioni della pubblica amministrazione in materia di soggiorno, quando sufficientemente fondate normativamente, trovano tutela nel giudizio amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento del decreto di revoca del Questore di Lecco. Le spese della causa sono compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile dei propri costi processuali e nessuna è condannata al pagamento dei costi dell'altra. La sentenza ordina che venga eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così definitivamente la validità del provvedimento di revoca e la conseguente perdita del titolo di soggiorno del ricorrente a partire dalla data della revoca stessa.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno validamente emessa dal Questore secondo le disposizioni di legge non può essere annullata dal giudice amministrativo quando il ricorrente non fornisca prova che il provvedimento sia viziato da difetto di presupposti legittimi, eccesso di potere o violazione delle norme sulla procedura e sul diritto di difesa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario Fabio Belfiori, Referendario per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del Questore di Lecco con cui è stato revocato il permesso di soggiorno valido fino al 10 marzo 2023; nonché di ogni atto ad esso presupposto, prodromico, connesso e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Bordeaux, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; Questura di Lecco, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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