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Sentenza n. 202600901/2026
26 febbraio 2026

Sentenza n. 202600901/2026

3I - CITTADINANZA - ISTANZA CONCESSIONE - INAMMISSIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data26 febbraio 2026
Numero202600901/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato una domanda di cittadinanza italiana presso la Prefettura competente. La Prefettura, con provvedimento del 8 maggio 2020, ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza presentata, senza accogliere la richiesta. Il ricorrente, a distanza di più di due anni dalla redazione del provvedimento (notificatogli il 3 novembre 2022), ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento di inammissibilità. La controversia si inserisce nel delicato ambito della procedura amministrativa di acquisizione della cittadinanza italiana, dove la corretta applicazione dei presupposti e dei requisiti è fondamentale per tutte le parti coinvolte.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e dai successivi decreti applicativi, che stabiliscono le modalità e i presupposti attraverso i quali i soggetti stranieri possono acquisire lo status di cittadino. I procedimenti amministrativi di cittadinanza sono soggetti alle norme generali della procedura amministrativa, comprese le disposizioni sulla ammissibilità e ricevibilità delle istanze. La dichiarazione di inammissibilità di una domanda di cittadinanza rappresenta un provvedimento amministrativo tipico quando il richiedente non possiede i presupposti richiesti dalla normativa vigente ovvero non ha presentato la documentazione necessaria. Il ricorso amministrativo costituisce il rimedio ordinario avverso tali decisioni.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la correttezza del provvedimento di inammissibilità, presumibilmente ritenendo di possedere i requisiti legittimi per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. La questione centrale era se la Prefettura avesse correttamente valutato i presupposti di ammissibilità della domanda e se il ricorrente avesse assolto gli oneri procedurali richiesti dalla normativa vigente. Tale valutazione presupponeva un esame dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari, nonché della completezza della documentazione prodotta al momento della presentazione della istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, riunito in sezione terza, ha esaminato il ricorso sulla base della documentazione allegata e delle difese presentate dalle parti nel corso della causa. Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorrente non fosse riuscito a dimostrare l'illegittimità ovvero l'illogicità del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura. Analizzando la fattispecie specifica, il TAR ha concluso che il provvedimento amministrativo fosse stato correttamente emesso sulla base dei presupposti normativi applicabili e che il ricorrente non avesse assolto i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda di cittadinanza. La sentenza riflette l'applicazione rigorosa della normativa in materia di acquisizione della cittadinanza e della procedura amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di inammissibilità della Prefettura. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la condanna ordinaria in caso di ricorso infondato. Il giudice ha inoltre ordinato che il provvedimento fosse eseguito dall'autorità amministrativa, senza sospensione dei suoi effetti. Per tutela della dignità e dei diritti del ricorrente, sono stati oscurati tutti i dati personali identificativi dal testo della sentenza, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il provvedimento di inammissibilità di una domanda di cittadinanza emesso da una prefettura è legittimo quando il ricorrente non sussistono i presupposti normativi richiesti dalla legislazione vigente ovvero quando mancano le documentazioni necessarie per l'istanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Belfiori,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza presentata dal Sig. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- della -OMISSIS- il giorno 8 maggio 2020, notificato il 3 novembre 2022.
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale n. 22;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:

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