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Sentenza n. 202600939/2026
27 febbraio 2026

Sentenza n. 202600939/2026

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO UE - ISTANZA AGGIORNAMENTO - RIGETTO - REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO UE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data27 febbraio 2026
Numero202600939/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino dell'Unione Europea ha presentato istanza presso l'autorità competente per l'aggiornamento del proprio permesso di soggiorno in Italia, richiedendo presumibilmente il passaggio a una condizione di soggiornante di lungo periodo o il rinnovamento della propria autorizzazione a soggiornare. L'amministrazione ha rigettato tale istanza di aggiornamento, accertando che il ricorrente non possedesse i requisiti necessari previsti dalla normativa nazionale e dall'ordinamento UE per mantenere o perfezionare lo status di libera circolazione. A seguito di tale rigetto, il permesso di soggiorno è stato revocato, comportando l'obbligo per il ricorrente di cessare il soggiorno in Italia. Il cittadino UE, ritenendo illegittima la decisione amministrativa, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto e revoca.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea in Italia è disciplinata dal decreto legislativo numero 30 del 2007, che attua la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE. Secondo questa normativa, i cittadini dell'Unione hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per periodi inferiori a tre mesi senza formalità, mentre il soggiorno superiore a tre mesi è subordinato al possesso di determinati requisiti, quali la disponibilità di risorse economiche sufficienti a garantire il sostentamento proprio e dei familiari, un'assicurazione malattia adeguata e, per i non occupati, una documentazione comprovante le risorse necessarie. La revoca del permesso di soggiorno può essere disposta quando il cittadino cessa di soddisfare le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di soggiorno, oppure nel caso in cui sussistano motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il mantenimento della condizione di soggiornante in Italia, in particolare se il ricorrente possedesse effettivamente le risorse economiche, l'alloggio idoneo e gli altri requisiti prescritti dalla legge al momento della richiesta di aggiornamento. La questione comportava una valutazione complessa del nesso di causalità tra il mancato possesso dei requisiti e la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto e revoca. Era altresì rilevante stabilire se l'amministrazione avesse correttamente istruito il procedimento e applicato correttamente la normativa di settore, oppure se avesse esercitato un potere discrezionale in modo sindacabile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la documentazione prodotta dalle parti e gli atti del procedimento amministrativo, verificando se il ricorrente avesse effettivamente provato il possesso dei requisiti di legge al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente accertato la carenza dei presupposti legittimanti il soggiorno prolungato, sulla base dei documenti in fascicolo che non provavano l'esistenza delle risorse economiche dichiarate oppure evidenziavano difetti formali nelle certificazioni presentate. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'amministrazione avesse agito con corretta applicazione della normativa UE e nazionale, sottolineando che il diritto di soggiorno non è inconditionato e presuppone il continuo verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Pertanto, il giudice ha respinto le eccezioni del ricorrente, confermando la legittimità del procedimento amministrativo concluso con il rigetto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di aggiornamento e di conseguente revoca del permesso di soggiorno. Il ricorrente rimane pertanto obbligato alla cessazione del soggiorno nel territorio italiano, salvo diritto di produrre una nuova istanza qualora in futuro ripristini i requisiti di legge. Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta.

Massima

L'amministrazione può legittimamente rigettare l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE e procedere alla revoca qualora il cittadino dell'Unione non possegga o abbia perso i requisiti di legge necessari per la libera circolazione, in particolare le risorse economiche sufficienti e l'alloggio idoneo, poiché il diritto di soggiorno rimane subordinato al permanente verificarsi delle condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso il 17.5.2023 dal Questore di -OMISSIS-, recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto della domanda di aggiornamento dello stesso
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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