3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202600940/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di una provincia lombarda in data 10 novembre 2021. La Questura ha mantenuto in sospeso la pratica per un periodo considerevole e ha successivamente emesso un provvedimento di rigetto in data 6 febbraio 2023, ossia dopo circa tre mesi dalla presentazione dell'istanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento per difetti procedurali o sostanziali, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando il rigetto dell'istanza e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno richiesto. La controversia si inscrive nel delicato ambito dell'immigrazione, della permanenza legale in Italia e dei diritti dei cittadini stranieri che desiderano lavorare sul territorio nazionale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), il quale fissa i presupposti e le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il legislatore ha previsto specifici termini procedurali entro cui le amministrazioni competenti devono provvedere all'esame delle istanze, nonché regole sulla trasparenza, sulla motivazione e sulla tempestività dei provvedimenti amministrativi secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano ed europeo. La sentenza invoca anche il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 sulla privacy e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), indicando che la materia dei diritti dei migranti interseca anche le garanzie sulla protezione dei dati personali e sulla dignità della persona. Le normative richiedono che ogni provvedimento di rigetto sia adeguatamente motivato e rispetti i termini procedurali stabiliti, pena l'illegittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controvertibile era se il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato fosse stato legittimamente emesso dalla Questura, oppure se presentasse vizi procedurali o sostanziali tali da determinarne l'annullamento. La controversia toccava questioni relative al rispetto dei termini procedurali, alla corretta e sufficiente motivazione del rigetto, e al riconoscimento dei diritti dei ricorrenti in materia di soggiorno e lavoro. Era in gioco il diritto fondamentale del cittadino straniero di ottenere una pronuncia amministrativa legittima, tempestiva e adeguatamente motivata, nonché il controllo giurisdizionale sulla correttezza dell'esercizio del potere amministrativo in materia immigratoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da illegittimità tale da giustificarne l'annullamento. Pur in assenza di una motivazione estesa nel testo pubblicato, è ragionevole inferire che il collegio ha riconosciuto difetti procedurali nel provvedimento di rigetto emanato dalla Questura, quali la mancata osservanza dei termini procedurali, carenze nella motivazione, o comunque violazioni dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa. Il giudice amministrativo ha preferibilmente accolto le ragioni del ricorrente, ritenendo che l'amministrazione non avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in conformità alle norme vigenti. La logica giuridica sottesa è quella secondo cui i diritti fondamentali dei migranti e le garanzie procedurali e sostanziali devono essere pienamente rispettate dall'amministrazione, sotto il sindacato pieno della magistratura amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura in data 6 febbraio 2023. La conseguenza pratica è che il provvedimento di rigetto viene privato di efficacia, e l'amministrazione è obbligata a riesaminare la posizione del ricorrente e a pronunciarsi nuovamente in conformità alle norme di legge e ai principi di correttezza procedurali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
L'amministrazione preposta al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato deve osservare rigidamente i termini procedurali, fornire motivazione adeguata e logicamente coerente in caso di rigetto, e operare secondo i principi di trasparenza e correttezza amministrativa, pena l'annullamento del provvedimento per eccesso di potere da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinata avanzata dal Sig. -OMISSIS- il 10.11.2021 (Assicurata 055957571168), emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 6.2.2023. sul ricorso numero di registro generale 867 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lunigiana 46; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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