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Sentenza n. 202600980/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600980/2026

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data2 marzo 2026
Numero202600980/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso il Questore della Provincia di Milano. Il Questore, con provvedimento del 24 novembre 2022 notificato il 4 aprile 2023, ha rigettato l'istanza, negando così il rinnovo della documentazione che consente la permanenza legale sul territorio italiano. Dinanzi a questo diniego, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contendendo la legittimità del provvedimento questorile e chiedendone l'annullamento insieme a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. La controversia rientra nell'ambito del diritto dell'immigrazione e della permanenza dei cittadini stranieri in Italia, materia di alta rilevanza amministrativa e sociale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 286 del 1998) e dai suoi decreti attuativi, che disciplinano i requisiti, le modalità e i presupposti per il rinnovo della documentazione di permanenza. L'Amministrazione della Questura esercita funzioni amministrative vincolate a tali norme, dovendo rispettare sia la legittimità sostanziale dei provvedimenti sia l'osservanza delle procedure amministrative previste. Il ricorso amministrativo si fonda sul controllo di legittimità dell'atto questorile operato dal giudice amministrativo competente per territorio, che deve verificare la conformità del provvedimento alla normativa vigente e ai principi generali dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del rigetto della sua istanza di rinnovo, presumibilmente sulla base di presunte violazioni procedurali o della mancanza di motivazione adeguata del provvedimento, ovvero sostenendo l'assenza dei presupposti normativi per il diniego. La questione comportava la valutazione da parte del TAR della correttezza dell'operato del Questore nel verificare i requisiti legali per il rinnovo e nell'applicazione corretta della normativa immigratoria. Era rilevante accertare se l'Amministrazione avesse esercitato il proprio potere discrezionale in modo legittimo e se avesse provveduto a comunicare i motivi del diniego in modo conforme alle esigenze procedurali.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, ha esaminato gli atti di causa e le difese delle parti. Pur non explicando in forma estesa i dettagli della propria argomentazione (come talora accade in provvedimenti di respingimento sintetico), il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse conforme alla normativa vigente e legittimamente adottato dall'Amministrazione. Il giudice amministrativo ha valutato le eccezioni sollevate dal ricorrente e le ha ritenute non idonee a inficiare la legittimità dell'atto questorile, confermando così la correttezza dell'operato amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge integralmente il ricorso proposto, confermando la validità del provvedimento del Questore che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La sentenza compensa tra le parti le spese della lite, il che significa che ciascuna parte sostenesse i propri costi processuali senza compensazione dell'una verso l'altra. Il provvedimento è ordinato esecutivo dall'autorità amministrativa, e i dati personali del ricorrente sono oscurati negli atti secondo le disposizioni del GDPR a tutela della privacy e della dignità della persona.

Massima

Quando il Questore respinge l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della normativa vigente e delle procedure amministrative correttamente applicate, il TAR non annulla il provvedimento se il ricorrente non fornisce elementi specifici e provati di illegittimità sostanziale o procedimentale dell'atto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano, nr. Prot. -OMISSIS- del 24/11/2022, notificato in data 04/04/2023 recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bighellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda 41;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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