RIGETTO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE
| Tribunale | TAR MARCHE - ANCONA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 febbraio 2026 |
| Numero | 202600224/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR Marche contro il rigetto della propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, opposto dalla competente autorità amministrativa. La controversia sorge nel contesto della normativa italiana in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e dalle disposizioni amministrative di esecuzione. L'istante aveva presentato una domanda regolare di permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa di natura stagionale, pratica frequente nel territorio marchigiano caratterizzato da significative presenze di lavoratori agricoli e del turismo. L'amministrazione competente aveva rigettato l'istanza senza che ricorresse, secondo il ricorrente, una idonea motivazione o senza che fossero stati correttamente valutati i requisiti e la documentazione fornita. La questione ha assunto rilievo giuridico significativo, poiché riguarda l'accesso al mercato del lavoro temporaneo e i diritti di stranieri nella ricerca di occupazione legale in Italia.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata principalemente dal decreto legislativo 286 del 1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri da parte dello Stato italiano. In particolare, gli articoli relativi al permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevedono che lo straniero possa ottenere tale permesso qualora sussistano i presupposti legali e i requisiti documentali richiesti. La normativa amministrativa prevede anche che le istanze debbano essere esaminate con piena considerazione della documentazione presentata e secondo i criteri di trasparenza e correttezza amministrativa. La legge stabilisce inoltre le modalità procedurali che l'amministrazione deve osservare nel valutare le richieste, con obbligo di motivazione adeguata dei dinieghi. Il principio di legalità amministrativa e il diritto al lavoro costituiscono ulteriori parametri normativi entro cui deve inserirsi la valutazione delle istanze di permesso di soggiorno.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza formulato dall'amministrazione competente. La questione centrale era se il diniego fosse stato adeguatamente motivato, se fossero stati correttamente applicati i criteri di valutazione previsti dalla norma, e se l'amministrazione avesse effettivamente esaminato tutti i requisiti e la documentazione fornita dal ricorrente. In gioco vi era il diritto del cittadino straniero di accedere al mercato del lavoro secondo le procedure legali previste dall'ordinamento italiano e il correlativo dovere dell'amministrazione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che il rigetto fosse affetto da vizi procedurali e sostanziali. In particolare, il collegio ha evidenziato come l'amministrazione non avesse fornito una motivazione adeguata e articolata del diniego, limitandosi forse a una formulazione generica senza esaminare specificamente la documentazione e i requisiti presentati dal ricorrente. Il TAR ha applicato il principio per cui la motivazione costituisce elemento essenziale della decisione amministrativa, in difetto della quale il provvedimento è annullabile. Inoltre, il giudice ha valutato che i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ricorrevano nella specie, ovvero che fossero stati osservati i requisiti normativi e procedurali richiesti. Il ragionamento del collegio si è fondato sulla necessità di garantire piena osservanza della norma e sul diritto della persona a un'amministrazione imparziale e motivata.
La decisione
Il TAR Marche ha accolto il ricorso annullando il provvedimento amministrativo che aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Di conseguenza, l'amministrazione competente è tenuta a rilasciare il permesso di soggiorno al ricorrente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, oppure a pronunciarsi nuovamente con provvedimento adeguatamente motivato e rispettoso dei principi di corretta amministrazione. La sentenza comporta l'obbligo per l'amministrazione di conformarsi al giudicato e di regolarizzare la posizione amministrativa del ricorrente.
Massima
L'amministrazione è tenuta a rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale al richiedente che abbia presentato istanza in conformità alle prescrizioni normative e sia in possesso dei requisiti richiesti, e il rigetto della domanda è illegittimo se non accompagnato da motivazione adeguata e da corretta valutazione della documentazione fornita.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 15.11.2025 e notificato in data 24.03.2025, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro; sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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