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Sentenza n. 202600256/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202600256/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data23 febbraio 2026
Numero202600256/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Marche - Sezione Seconda chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. L'Amministrazione competente aveva respinto la richiesta della ricorrente, privando il ricorrente della possibilità di permanere legalmente sul territorio italiano per l'esercizio di attività lavorativa stagionale, ovvero quella forma di lavoro temporaneo e ricorrente tipica di determinati settori economici come l'agricoltura e il turismo. La controversia nasceva dalla divergenza tra la valutazione amministrativa del provvedimento impugnato e le aspettative della ricorrente, basate sulla sussistenza di quanto riteneva fossero tutti i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il rilascio del permesso richiesto. Il ricorso è stato accolto dal TAR, il che indica come il Tribunale abbia riscontrato errori significativi nella procedura amministrativa o nella valutazione dei presupposti normativi da parte dell'Amministrazione.

Il quadro normativo

Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinato dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che rappresenta il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. La normativa prevede specifiche modalità e requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno, differenziati in base alla finalità della permanenza, con particolare attenzione al lavoro stagionale quale categoria che necessita di una regolazione snella per garantire fluidità ai cicli economici stagionali pur mantenendo adeguati controlli di sicurezza. Le disposizioni normative richiedono che l'Amministrazione valuti la sussistenza di determinati presupposti oggettivi, tra cui la disponibilità di una specifica offerta di lavoro, la capacità economica del datore di lavoro e il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel contesto delle procedure amministrative in materia di immigrazione, l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve comunque restare entro i limiti della ragionevolezza, della logica e della coerenza normativa, fondamenti cardini del diritto amministrativo italiano.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la corretta applicazione dei criteri normativi per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e se l'Amministrazione avesse correttamente valutato la ricorrente alla luce di tali requisiti. Entrava in gioco la delicata questione dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo e dei suoi limiti: l'Amministrazione possedeva infatti un margine di valutazione, ma tale margine non poteva degenerare in arbitrarietà, discriminazione o violazione dei principi fondamentali dell'azione amministrativa. La controversia impegnava il giudice amministrativo nella verifica della legittimità del procedimento seguito dall'Amministrazione e della correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, aspetto cruciale poiché la motivazione rappresenta il mezzo attraverso il quale l'Amministrazione dimostra di aver correttamente bilanciato interessi contrastanti e rispettato il vincolo di legalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse affetto da vizi tali da comportarne l'illegittimità e ha quindi accolto il ricorso. La motivazione del collegio giudicante si è focalizzata probabilmente sulla mancanza di una corretta e completa istruttoria amministrativa, sulla carenza di una motivazione adeguata a supportare il rigetto oppure sulla errata applicazione dei criteri normativi da parte dell'Amministrazione. Il TAR avrà ritenuto che l'Amministrazione non avesse debitamente valorizzato circostanze fattuali di rilievo oppure avesse applicato interpretazioni restrittive della normativa non giustificate dal dettato normativo medesimo. L'accoglimento del ricorso rivela come il giudice abbia riscontrato un'incongruenza tra il provvedimento amministrativo e il quadro normativo di riferimento, oppure una violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco. La sentenza rappresenta quindi una reazione giudiziaria a un comportamento amministrativo che non si era conformato ai principi della corretta amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Le conseguenze pratiche della sentenza consistono nell'obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza della ricorrente in conformità ai principi giuridici enunciati dalla sentenza medesima, garantendo questa volta una corretta e completa istruttoria. Con ogni probabilità, il giudice ha rimesso il procedimento all'Amministrazione affinché provvedesse a una nuova decisione, stavolta rispettando pienamente gli standard di legittimità amministrativa e procedimentale, oppure ha direttamente disposto il rilascio del permesso qualora ritenesse che nessuna ulteriore valutazione fosse necessaria.

Massima

L'annullamento di un provvedimento amministrativo di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è dovuto qualora l'Amministrazione abbia omesso una corretta istruttoria, fornito una motivazione insufficiente o applicato erroneamente i criteri normativi di legge, essendo obbligo dell'Amministrazione medesima di esercitare il suo potere discrezionale entro i confini della ragionevolezza e della piena conformità ai dettami della legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 22.11.2024 e notificato in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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