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Sentenza n. 202600384/2026
27 marzo 2026

Sentenza n. 202600384/2026

RIGETTO DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data27 marzo 2026
Numero202600384/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, in conformità alla normativa italiana che regola l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'istanza è stata rigettata dall'autorità amministrativa competente, la quale ha opposto un diniego motivato secondo le valutazioni discrezionali previste dalla legge. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha impugnato il medesimo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, chiedendo l'annullamento del diniego e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. Il TAR di Ancona, sezione seconda, è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo e a verificare se la Questura ha correttamente applicato la legge vigente e ha seguito il procedimento dovuto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dalle successive modifiche introdotte per adeguare la normativa alle esigenze del mercato del lavoro e alle direttive europee. La concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale è subordinata al possesso di determinati requisiti, tra i quali figurano l'esistenza di un valido contratto di lavoro stagionale, la garanzia economica del datore di lavoro, l'assenza di motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza, e il rispetto delle quote di ingresso stabilite annualmente dal Governo. L'autorità amministrativa deve operare una valutazione complessiva dei presupposti normativi, seguendo il principio di proporzionalità e non eccedendo il proprio potere discrezionale con valutazioni arbitrarie o illogiche. Qualora il diniego risulti infondato o non adeguatamente motivato, esso è soggetto ad annullamento da parte del giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta il rigetto della propria istanza sostenendo che la Questura ha commesso un errore nel valutare i presupposti di legge ovvero ha negato il permesso di soggiorno in violazione dei criteri previsti dalla normativa sull'immigrazione, oppure ha omesso di fornire una motivazione adeguata e congrua al provvedimento di diniego. La questione centrale riguarda pertanto se l'amministrazione ha correttamente applicato gli elementi fattuali e giuridici necessari per il rilascio del permesso, o se viceversa ha operato una valutazione errata, illogica o arbitraria della domanda presentata. Si tratta di una questione ricorrente nel contenzioso amministrativo dell'immigrazione, dove il bilanciamento tra l'interesse dello Stato a controllare i flussi migratori e il diritto del singolo a una decisione legittima e proporzionata rappresenta una costante fonte di conflittualità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un sindacato pieno e penetrante sul provvedimento impugnato, accertando che l'autorità amministrativa ha commesso un errore nella valutazione dei presupposti normativi ovvero non ha adeguatamente motivato le ragioni del rigetto conforme alle esigenze di correttezza procedimentale e di logicità della decisione amministrativa. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato che il ricorrente possedeva i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quali la disponibilità di un contratto di lavoro idoneo e la garanzia della situazione economica, e che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione logicamente e giuridicamente coerente per il diniego. Il TAR ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo i quali il potere discrezionale deve essere esercitato in maniera ragionevole e non arbitraria, e ha ritenuto che il caso del ricorrente non ricadesse nelle ipotesi di diniego automatico previste dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso presentato dal cittadino straniero e annulla il provvedimento di rigetto emanato dalla Questura, ordinando all'amministrazione competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. La decisione implica che la Questura dovrà procedere al rilascio del titolo di soggiorno entro i termini stabiliti dalla legge, previa verifica dei soli requisiti di ordine pubblico e sicurezza non contestati, senza poter opporre ulteriormente le motivazioni che avevano sorretto il precedente diniego. Le spese del giudizio sono presumibilmente poste a carico dell'amministrazione soccombente, secondo la disciplina ordinaria in materia di responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione.

Massima

L'autorità amministrativa competente in materia di immigrazione non può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale quando il ricorrente dimostri il possesso dei requisiti normativi richiesti, a meno che il diniego non sia sorretto da motivazione logica e giuridicamente coerente riferita a elementi impeditivi espressamente previsti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 20/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mersia Pelliccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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