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Sentenza n. 202600261/2026
25 febbraio 2026

Sentenza n. 202600261/2026

PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VENIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI CITTADINANZA AI SENSI DELL'ART. 9, C. 1, LETT. F, LEGGE 91/1992

TribunaleTAR MARCHE - ANCONA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data25 febbraio 2026
Numero202600261/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità competente, secondo le procedure previste dalla legge sulla cittadinanza. La domanda è stata successivamente dichiarata inammissibile mediante un provvedimento amministrativo sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f della legge 91 del 1992, disposizione che prevede specifiche cause di inammissibilità della domanda stessa. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di inammissibilità e violative le ragioni poste a fondamento dello stesso, ha deciso di impugnarlo dinanzi al tribunale amministrativo territoriale delle Marche, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la declaratoria della ammissibilità della propria istanza di cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che ne regola l'acquisto, la dichiarazione, la prova e la perdita. L'articolo 9 della medesima legge fissa i presupposti di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza per stranieri, fra cui rientra la situazione prevista dalla lettera f del primo comma. Tale norma rappresenta una limitazione processuale alle domande che possono essere esaminate dalle autorità competenti, in quanto intesa a garantire ordine e razionalità nel procedimento amministrativo. La disciplina della cittadinanza, pur essendo materia amministrativa, tocca questioni di grande rilievo costituzionale, poiché incide sul diritto fondamentale della persona a possedere una cittadinanza e ad essere riconosciuta come membro della comunità nazionale.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione corretta dell'articolo 9, comma 1, lettera f della legge 91 del 1992 e la verifica se ricorressero effettivamente le condizioni di inammissibilità invocate dall'amministrazione nel provvedimento impugnato. La questione è giuridicamente rilevante perché implica il corretto bilanciamento tra il potere della pubblica amministrazione di respingere le domande che non soddisfino i requisiti legali e il diritto del ricorrente a vedere esaminate le proprie istanze secondo le procedure e i criteri fissati dalla legge. Il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse applicato erroneamente il presupposto di inammissibilità, oppure che questo non ricorresse nel caso concreto, o ancora che il provvedimento fosse stato adottato in carenza dei necessari presupposti fattici e normativi.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo, nel pronunciarsi sulla questione, ha sottoposto ad attento esame il provvedimento amministrativo impugnato, verificandone la legittimità sostanziale e procedurale. Il collegio ha evidenziato come l'applicazione della causa di inammissibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f debba avvenire sulla base di una rigorosa verifica dei presupposti fattici e normativi, senza margini per discrezionalità arbitraria o errata qualificazione giuridica dei fatti. Attraverso un'analisi puntuale della fattispecie concreta, il giudice amministrativo ha accertato che i motivi per cui l'amministrazione aveva dichiarato la domanda inammissibile risultavano fondati su una errata interpretazione della norma ovvero su circostanze fattuali non effettivamente sussistenti nel caso di specie. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che il provvedimento amministrativo impugnato fosse illegittimo e annullabile, poiché adottato in violazione della corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza.

La decisione

Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, annullando il provvedimento con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di cittadinanza. La conseguenza della sentenza è che la domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere di nuovo esaminata dall'amministrazione competente secondo le corrette modalità procedurali e criteri materiali, senza più ostacolo alcuno derivante dalla precedente dichiarazione di inammissibilità. Il ricorrente ha ottenuto piena soddisfazione delle proprie istanze giudiziali, con il conseguente annullamento del provvedimento lesivo.

Massima

L'applicazione della causa di inammissibilità della domanda di cittadinanza prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f della legge 91 del 1992 deve fondarsi su una verifica rigorosa dei presupposti fattici e normativi, senza margini per errata interpretazione della norma o qualificazione scorretta dei dati di fatto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Pesaro-Urbino del 21/02/2023, notificato al ricorrente ex art. 140 c.p.c. il 30/03/2023, con il quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F, della legge n. 91/1992, recante il numero K10/998412;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché ad oggi non noto, con riserva di motivi aggiunti;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2023, proposto da
Aamir Abbas, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli, 13;
U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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