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Sentenza n. 202600086/2026
19 febbraio 2026

Sentenza n. 202600086/2026

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO/CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE, EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA, PROT. CAT.A12/2025/IMM.N.04,

TribunaleTAR MOLISE - CAMPOBASSO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data19 febbraio 2026
Numero202600086/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Yassine Er Rami, cittadino straniero, ha presentato in data 29 aprile 2024 una domanda alla Questura della Provincia di Isernia per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Questore della provincia ha rigettato tale istanza mediante provvedimento notificato il 12 marzo 2025 con protocollo CAT.A12/2025/Imm.n.04. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. La controversia investe direttamente la sfera dei diritti di soggiorno dello straniero e la corretta applicazione della procedura amministrativa in materia di immigrazione, settore che coinvolge un delicato equilibrio tra poteri dell'amministrazione pubblica e tutela dei diritti della persona.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione o rinnovo è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico sull'immigrazione, che stabilisce le condizioni e i presupposti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, inclusa la forma stagionale. L'amministrazione competente, rappresentata dal Questore, deve provvedere secondo le regole del procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e legittimità. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio costituisce elemento essenziale della motivazione del provvedimento di rigetto, assicurando che il cittadino straniero conosca le ragioni della decisione e possa eventualmente proporre rimedi amministrativi e giurisdizionali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del provvedimento con cui il Questore ha rigettato l'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La questione investe tanto il merito della decisione amministrativa quanto i profili procedurali, in quanto emerge dal ricorso che la comunicazione dei motivi ostativi è stata notificata il 4 settembre 2024, successivamente al provvedimento di rigetto del 12 marzo 2025. Tale difformità temporale e logica potrebbe configurare un vizio procedimentale significativo, poiché il diritto del ricorrente a conoscere le ragioni del rigetto rappresenta un elemento cardine del giusto procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento del Questore. Il collegio giudicante ha evidentemente riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. La decisione di accoglimento totale del ricorso e l'annullamento sia del provvedimento principale che della comunicazione dei motivi ostativi indicano che il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti legittimanti il rigetto e ha rilevato vizi nel procedimento seguito dall'amministrazione, probabilmente connessi alla tardività della comunicazione dei motivi e alla carenza di una motivazione contemporanea e correlata al provvedimento stesso. L'ordine di esecuzione della sentenza dispone all'amministrazione di dare seguito al provvedimento giudiziale, ripristinando la situazione giuridica del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso di Yassine Er Rami e annulla integralmente il provvedimento del Questore della Provincia di Isernia del 12 marzo 2025 di rigetto dell'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, insieme a ogni atto ad esso connesso, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi del 4 settembre 2024. L'amministrazione resistente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di dare immediata esecuzione al provvedimento giudiziale, comportando il ripristino della domanda del ricorrente e la necessità di una nuova valutazione conforme al diritto.

Massima

Il rigetto di una domanda di rinnovo o conversione di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è illegittimo quando la comunicazione dei motivi ostativi sia carente, tardiva rispetto al provvedimento principale o viziata nei presupposti di fatto e diritto, violando così i principi fondamentali del giusto procedimento amministrativo e della trasparenza decisionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Luigi Lalla,	Presidente FF
Sergio Occhionero,	Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Isernia, notificato il 12/3/2025, prot. CAT.A12/2025/Imm.n.04, di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 29/4/2024; e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi del 4/9/2024.
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2025, proposto dal sig. Yassine Er Rami, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno - Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in complessivi euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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