ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO DALLA QUESTURA DI CAMPOBASSO IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE INOLTRATA DAL RICORRENTE IN DATA 30.11.2023
| Tribunale | TAR MOLISE - CAMPOBASSO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 21 aprile 2026 |
| Numero | 202600155/2026 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Molise contro la Questura di Campobasso per contestare il silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale. La domanda di rinnovo era stata inoltrata dal ricorrente in data 30 novembre 2023, ma la Questura non aveva provveduto a rilasciare il nuovo permesso o a comunicare un provvedimento di diniego nel termine previsto dalla normativa vigente. La situazione si configurava dunque come un classico caso di inerzia amministrativa, vale a dire il mancato esercizio di un potere dovuto entro i termini stabiliti dalla legge, generando incertezza giuridica nella posizione del ricorrente quanto al suo diritto di permanenza nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per protezione internazionale è regolata dal Decreto Legislativo n. 19 del 2016, che attua la Direttiva 2011/95/UE e stabilisce i requisiti e i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia essa asilo politico o protezione sussidiaria. La richiesta di rinnovo del permesso costituisce un atto dovuto della pubblica amministrazione, soggetto a termini perentori entro i quali la Questura deve concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. In assenza di una decisione entro i termini previsti, opera il diritto al silenzio assenso o la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento. La materia rientra tradizionalmente nella competenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza, gestita dalle Questure territorialmente competenti.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguarda la ripartizione della giurisdizione tra il giudice amministrativo e altre magistrature nella controversia relativa al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione internazionale. Benché il ricorso sia stato proposto contro un'amministrazione pubblica per l'inerzia nel rilasciare un atto amministrativo, emergono questioni di complessa qualificazione circa la natura del diritto fatto valere e la competenza del foro adeguato a conoscervi. In particolare, la questione concerne se il TAR sia effettivamente competente a pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo di una protezione internazionale ovvero se altre magistrature o procedimenti speciali posseggono titolo esclusivo per decidere della materia.
La motivazione del giudice
Il TAR Molise, Sezione Prima, ha esaminato le condizioni di ricevibilità del ricorso e ha ritenuto di doversi pronunciare preventivamente sulla questione della giurisdizione, prima ancora di entrare nel merito delle doglianze sull'illegittimità dell'atto. Il collegio ha valutato l'ambito oggettivo della controversia e la natura dei diritti in gioco, concludendo che sussiste un difetto di giurisdizione per quanto riguarda la cognizione della causa proposta. Tale dichiarazione implica che, secondo la prospettiva del tribunale amministrativo, il ricorso non dovrebbe essere stato promosso dinanzi al TAR, bensì dinanzi ad altra magistratura ovvero attraverso altre sedi procedimentali specificamente deputate alla trattazione di controversie relative allo status di protezione internazionale e ai diritti ad esso connessi. La decisione sottintende una interpretazione ristrittiva della competenza ratione materiae del giudice amministrativo in questo specifico ambito.
La decisione
Il TAR Molise ha dichiarato il difetto di giurisdizione, disponendo l'inammissibilità del ricorso. Questa sentenza non entra nel merito della questione relativa all'effettivo silenzio inadempimento della Questura né valuta se sussistono i presupposti per annullare l'inerzia amministrativa denunciata. Il ricorrente, pur rimanendo titolare del diritto di far valere l'illegittimità dell'atto amministrativo, deve ricercare una diversa strada processuale, presumibilmente attraverso procedure specializzate o dinanzi ad altra magistratura, per ottenere tutela della propria posizione giuridica in materia di protezione internazionale.
Massima
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione per conoscere dei ricorsi relativi al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale, essendo tale materia sottratta alla cognizione del TAR a vantaggio di sedi procedimentali diverse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Orazio Ciliberti, Presidente Luigi Lalla, Referendario Sergio Occhionero, Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso in ordine alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente in data 30.11.2023 dal ricorrente, mediante assicurata postale n. 05598048899-5 la Questura di Campobasso; sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto dal sig. Abou Diallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, la Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti della domanda. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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