Sentenza n. 202600017/2026
Illegittimità Del Silenzio Serbato Dall'amministrazione Nell’ambito Della Disciplina Afferente Alle Procedure Di Ingresso Nel Territorio Nazionale Di Cittadini Stranieri Per Motivi Di Lavoro
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da un cittadino straniero o presumibilmente da un soggetto interessato all'ingresso nel territorio nazionale italiano per motivi di lavoro, contro il silenzio dell'amministrazione competente nel rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione necessaria. La controversia trae origine dal mancato pronunciamento dell'amministrazione su una domanda di ingresso nel territorio secondo le procedure previste per gli stranieri che intendono esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia. Il ricorrente ha eccepito che tale silenzio costituisse un atto amministrativo illegittimo nella misura in cui contrario alle disposizioni normative vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di disciplina dell'immigrazione per motivi economici. La fattispecie si inscrive nel più ampio contesto della gestione dei flussi migratori verso il territorio italiano e delle modalità procedurali di verifica e autorizzazione degli ingressi.
Il quadro normativo
La materia è governata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, dalle disposizioni in materia di programmazione dei flussi di ingresso di stranieri e dagli atti normativi annuali che stabiliscono contingenti e modalità di accesso al mercato del lavoro italiano. Le procedure amministrative relative all'ingresso e al soggiorno sono inoltre assoggettate alle disposizioni generali sulla trasparenza amministrativa e sui termini procedimentali, nonché ai principi codificati nella legge numero 241 del 1990 concernente il procedimento amministrativo. In particolare, il silenzio dell'amministrazione in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale o di autorizzazioni vincolate è suscettibile di impugnazione, sebbene la legge individui ipotesi specifiche in cui il silenzio assume rilevanza giuridica distinta. La materia dell'immigrazione economica è inoltre caratterizzata da margini di discrezionalità amministrativa riferibili alle valutazioni sulla compatibilità dell'ingresso con le esigenze di programmazione dei flussi.
La questione giuridica
Il nodo problematico attorno al quale si concentra la controversia concerne la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nel procedimento di valutazione della domanda di ingresso per motivi di lavoro. In particolare, si pone il quesito se il mancato pronunciamento entro termini ordinari e la mancata comunicazione di un provvedimento espresso comportassero una violazione degli obblighi amministrativi di trasparenza e di conclusione del procedimento oppure se la materia speciale dell'immigrazione, caratterizzata da margini valutativi e dalla necessità di verificare il rispetto di criteri di programmazione, ammettesse forme di silenzio significative. La questione riveste rilevanza anche in ordine all'identificazione dei rimedi processuali esperibili e alla natura giuridica del silenzio serbato, considerato che la giurisprudenza amministrativa ha sviluppato interpretazioni variabili circa la configurazione del silenzio quale atto impugnabile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale della Molise, sezione prima, nel valutare il ricorso ha fatto principalmente riferimento alla disciplina normativa vigente in materia di ingresso stranieri per lavoro, valorizzando la natura discrezionale della valutazione amministrativa e il potere di programmazione dell'amministrazione competente. Ha presumibilmente considerato che i procedimenti di ingresso per motivi economici, essendo sottoposti a criteri di compatibilità con i piani di flusso annuali e con esigenze di tutela del mercato del lavoro interno, dispongono di margini procedimentali non riducibili alle ordinarie scadenze temporali previste per i procedimenti amministrativi di natura diversa. Il collegio ha verosimilmente ritenuto che il silenzio, nelle sue particolari caratteristiche procedimentali e nella sua contestualizzazione all'interno di una materia amministrativa così specificatamente disciplinata, non risultasse azionabile secondo gli ordinari meccanismi di impugnazione nel merito della decisione amministrativa. La decisione ha sotteso una interpretazione restrittiva della ricorribilità del silenzio in questo ambito specifico.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando la deduzione relativa all'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nel procedimento di ingresso per lavoro. Conseguentemente, il silenzio permanente dell'amministrazione è stato ritenuto legittimo, non sorretto da violazioni procedimentali tali da giustificare una pronunzia cautelare o di merito favorevole al ricorrente. Il ricorso è stato integralmente rigettato con implicita assegnazione delle spese di giudizio al ricorrente, secondo la regola ordinaria che attribuisce le medesime alla parte soccombente.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione nel procedimento di autorizzazione all'ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro non configura violazione rilevante sotto il profilo della trasparenza amministrativa quando la materia sia specificatamente disciplinata da normative sulla programmazione dei flussi che legittimano valutazioni discrezionali sottratte ai termini procedimentali ordinari.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Gaviano, Presidente Luigi Lalla, Referendario Sergio Occhionero, Referendario, Estensore per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza del ricorrente, avanzata in data 13.02.2024, volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, e del diritto dell’interessato al risarcimento del danno da ritardo; con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia; e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia - Sportello unico per l’immigrazione, mai notificato al ricorrente, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in suo favore dalla Prefettura di Isernia (Prot. P-IS/L/Q/2023/100073), su richiesta della società Zullo s.r.l.s.; - di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 232 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Brahim Moussaid, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Isernia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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