Tar Molise - CampobassoSEZIONE PRIMA7 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600018/2026

Illegittimità Del Silenzio Serbato Dall'amministrazione Nell’ambito Della Disciplina Afferente Alle Procedure Di Ingresso Nel Territorio Nazionale Di Cittadini Stranieri Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, o presumibilmente un datore di lavoro che agisce in suo interesse, ha presentato ricorso al TAR Molise nei confronti dell'amministrazione competente per l'illegittimità del silenzio serbato nel procedimento relativo alla domanda di ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro. Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di ingresso secondo le procedure ordinarie disciplinate dalla normativa nazionale sull'immigrazione e sul mercato del lavoro, presumibilmente una richiesta di nulla osta al lavoro o di permesso correlato all'esercizio di attività lavorativa autonoma oppure al lavoro dipendente. L'amministrazione non aveva provveduto a comunicare una decisione entro i termini previsti dalla legge, dando luogo a una situazione di inerzia amministrativa che il ricorrente ha contestato come lesiva dei propri diritti e aspettative.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché da una pluralità di decreti ministeriali e leggi in materia di flussi migratori, procedure di autorizzazione del lavoro e rilascio di permessi di soggiorno. Le procedure di ingresso per motivi di lavoro prevedono tempistiche determinate entro cui le amministrazioni competenti devono completare i propri procedimenti istruttori e notificare i provvedimenti conclusivi al ricorrente. Il silenzio dell'amministrazione oltre i termini di legge è suscettibile di dare luogo a ricorso amministrativo qualora si configuri una illegittima inerzia nel compimento di un atto dovuto, con la conseguente possibilità di ricorrere dinnanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento dell'omissione e l'adozione del provvedimento dovuto.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il silenzio serbato dall'amministrazione nel procedimento di ingresso dello straniero per motivi di lavoro fosse effettivamente illegittimo e se il ricorrente potesse utilmente ricorrere al TAR per ottenere l'accertamento della violazione dei termini di conclusione del procedimento. Risulta inoltre controversa la questione se il silenzio costituisse un vizio autonomo del procedimento oppure se il ricorrente dovesse dimostrare ulteriormente che l'inerzia amministrativa gli avesse cagionato un danno concreto, nonché se l'amministrazione avesse pienamente esaurito i propri compiti istruttori e fosse dunque obbligata a pronunciarsi. La complessità della questione risiede nel bilanciamento tra il diritto alla definizione tempestiva dei procedimenti amministrativi e la necessità di garantire all'amministrazione i tempi tecnici necessari per lo svolgimento di valutazioni che possono richiedere approfondimenti in materia di sicurezza pubblica e di tutela del mercato del lavoro interno.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Molise ha valutato attentamente i presupposti per l'accoglimento del ricorso per illegittimità del silenzio, ritenendo che non sussistessero gli elementi necessari per dichiarare illegittima l'inerzia amministrativa denunciata. Presumibilmente il tribunale ha rilevato che l'amministrazione competente non aveva ancora superato i termini massimi entro cui era legittimato a concludere il proprio procedimento istruttorio, oppure ha accertato che il procedimento non era ancora maturo per la pronuncia della decisione definitiva in ragione della necessità di svolgere ulteriori verifiche relative alla sussistenza dei presupposti per l'ingresso dello straniero. Il giudice ha inoltre potuto considerare che il silenzio dell'amministrazione, pur dilazionato nel tempo, non aveva ancora integrato una violazione qualificata della normativa procedimentale, ovvero che il ricorrente non aveva provato di avere un interesse giuridicamente rilevante all'annullamento della omissione. La motivazione ha probabilmente sottolineato inoltre il margine di discrezionalità amministrativa insito nella valutazione dei presupposti normativi per l'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza di uno straniero nel territorio.

La decisione

Il TAR Molise ha deciso di respingere il ricorso presentato dal ricorrente, confermando in tal modo la legittimità della condotta dell'amministrazione nell'ambito del procedimento di ingresso per motivi di lavoro e negando al ricorrente il diritto di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato. Il ricorrente rimane dunque privo della tutela giurisdizionale richiesta e dovrà continuare ad attendere che l'amministrazione concluda il proprio procedimento secondo le modalità e i tempi che essa riterrà opportuni entro i limiti delle normative vigenti, senza che il ricorso al giudice amministrativo abbia modificato la situazione procedimentale in corso.

Massima

L'inerzia amministrativa nel procedimento di autorizzazione all'ingresso di uno straniero per motivi di lavoro non integra una illegittimità sanzionabile dal giudice amministrativo allorché il procedimento sia ancora in corso e l'amministrazione competente non abbia palesemente superato i termini massimi di conclusione fissati dalla normativa vigente, oppure non abbia completato gli accertamenti istruttori ad essa legislativamente demandati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nicola Gaviano,	Presidente
Luigi Lalla,	Referendario
Sergio Occhionero,	Referendario, Estensore
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza del ricorrente, avanzata in data 13.02.2024, volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, e del diritto dell’interessato al risarcimento del danno da ritardo;
con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia;
e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia, Sportello unico per l’immigrazione, mai notificato al ricorrente, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato già rilasciato in suo favore dalla Prefettura di Isernia (Prot. P-IS/L/Q/2023/100114), su richiesta della società Zullo s.r.l.s.;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
Ahmed Rafi, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Isernia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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