ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI LAVORO
| Tribunale | TAR MOLISE - CAMPOBASSO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 28 gennaio 2026 |
| Numero | 202600048/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Molise per impugnare il silenzio serbato dall'amministrazione competente in merito alla richiesta di autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di lavoro. Il ricorrente aveva inoltrato la domanda secondo le procedure previste dalla normativa italiana in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri, ma non aveva ricevuto alcuna risposta entro i termini legalmente previsti, restando in una condizione di incertezza sul riconoscimento del diritto rivendicato. La mancata pronuncia dell'amministrazione aveva reso impossibile al ricorrente determinare se la richiesta fosse stata accolta, respinta ovvero rinviata, creando una situazione di paralisi amministrativa che impediva al ricorrente di acquisire lo status giuridico necessario per l'esercizio delle attività lavorative in Italia.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, nonché da successivi decreti legge e dalla normativa secondaria emanata dal Ministero dell'Interno. In particolare, la disciplina del permesso di soggiorno in attesa di lavoro è regolata da norme che definiscono i presupposti soggettivi e oggettivi per il rilascio, i termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi e le conseguenze del silenzio serbato dall'ente amministrativo competente. La normativa generale sul procedimento amministrativo, contenuta nella legge numero 241 del 1990, si applica anche ai procedimenti di rilascio dei permessi di soggiorno, stabilendo regole di trasparenza, partecipazione e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei destinatari dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità del silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di autorizzazione al permesso di soggiorno in attesa di lavoro e la possibilità per il ricorrente di impugnare tale silenzio innanzi al giudice amministrativo. La questione investe il complesso equilibrio tra i poteri discrezionali dell'amministrazione in materia di immigrazione e i diritti procedurali del ricorrente, nonché l'interpretazione dei termini perentori e l'effetto della scadenza del termine senza pronuncia formale. In tal senso, era rilevante stabilire se il silenzio costituisse un provvedimento impugnabile e, eventualmente, se fosse caratterizzato da vizi che ne determinassero l'illegittimità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale della Molise ha esaminato la fondatezza della domanda alla luce della normativa vigente e delle circostanze concrete del caso. Valutando gli elementi acquisiti, il collegio ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di infondatezza nel merito ovvero che mancassero i presupposti procedurali per l'impugnazione del silenzio amministrativo secondo le regole previste dal diritto amministrativo. Il giudice ha operato una ponderazione tra l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa entro tempi certi e l'esercizio dei poteri di discrezionalità amministrativa in materia di immigrazione, conclusivamente ritenendo che, alla stregua della normativa applicabile, il ricorso non potesse essere accolto per le ragioni articolate nella sentenza.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Molise ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando in tal modo la legittimità del comportamento amministrativo ovvero la non sussistenza dei presupposti per l'annullamento della decisione impugnata. Le spese del giudizio sono state, secondo quanto ordinariamente previsto, addebitate al ricorrente soccombente. La sentenza non prevede ulteriori prescrizioni ovvero rinvii a diversi gradi di giudizio, essendo definitiva la valutazione resa dal collegio giudicante in sede amministrativa di primo grado.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di autorizzazione al permesso di soggiorno in attesa di lavoro non costituisce atto illegittimo impugnabile qualora ricorrano le condizioni normative che rendono legittimo l'esercizio dei poteri discrezionali dell'ente competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Gaviano, Presidente Luigi Lalla, Referendario, Estensore Sergio Occhionero, Referendario per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione; quanto ai motivi aggiunti del 31 ottobre 2024: del provvedimento emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al medesimo interessato (cod. pratica (Prot. P-IS/L/Q/2023/100073). sul ricorso numero di registro generale 239 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Wassim Chamchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →