Tar Molise - CampobassoSEZIONE PRIMA7 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600016/2026

Silenzio Inadempimento - Omessa Assunzione Per Cause Non Imputabili Allo Straniero - Comunicazione Ingresso In Italia Con Pec Del 9.2.2024 E Inoltro In Data 9 Marzo 2024 Della Istanza Per Il Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise da uno straniero contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione competente in materia di immigrazione. Il ricorrente aveva comunicato il proprio ingresso in Italia per mezzo di posta elettronica certificata datata 9 febbraio 2024 e successivamente, in data 9 marzo 2024, aveva inoltrato una istanza formale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Trascorsi i termini legali, l'amministrazione non aveva provveduto a erogare il provvedimento richiesto né aveva comunicato alcuna ragione ostativa al rilascio della documentazione. Il ricorrente riteneva che questo comportamento omissivo violasse i propri diritti e fondava il ricorso sulla tesi che le cause dell'inadempimento non fossero imputabili a sua mancanza di cooperazione, bensì a carenze organizzative della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, recante il Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno quale strumento di regolamentazione della permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. La categoria del permesso per attesa occupazione rappresenta uno status speciale rivolto a coloro che sono alla ricerca di un'occupazione e costituisce un momento intermedio nel percorso di integrazione dello straniero nel mercato del lavoro italiano. Il silenzio della pubblica amministrazione oltre i termini prescritti dalla legge configura, in linea generale, un inadempimento con conseguenze giuridiche significative per il cittadino, salvo che non ricorrano circostanze ostative non rimproverabili all'amministrazione medesima.

La questione giuridica

Il nodo controverso sotteso al ricorso riguarda la responsabilità dell'amministrazione per il mancato provvedimento e, conseguentemente, la configurabilità di un danno risarcibile a carico della pubblica amministrazione stessa. Centrale nella controversia era la questione se il ritardo nell'evasione della richiesta di permesso di soggiorno dovesse essere attribuito a inefficienze organizzative dell'ufficio competente oppure se ricorressero circostanze oggettive estranee alla sfera di controllo dell'amministrazione. In secondo luogo, si doveva accertare se il silenzio inadempimento fosse di per sé sufficiente per configurare una violazione dei diritti dello straniero e se la mancanza di una risposta espressa potesse essere equiparata a un rifiuto implicito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha analizzato la documentazione di causa ritenendo rilevante accertare se il ricorrente avesse effettivamente ottemperato correttamente alle procedure amministrative di ingresso e di richiesta del permesso. Esaminate le comunicazioni inviate dallo straniero mediante posta elettronica certificata e le modalità di trasmissione dell'istanza, il collegio ha valutato se queste fossero effettivamente giunte a destinazione e se avessero innescato il procedimento amministrativo nei termini dovuti. Nel contraddittorio instaurato con l'amministrazione convenuta, il giudice ha considerato le possibili cause organizzative e procedurali che avrebbero potuto determinare il mancato provvedimento. Tuttavia, il collegio non ha ravvisato circostanze idonee a configurare un inadempimento manifesto e palesemente illegittimo dell'amministrazione, preferendo una lettura più prudenziale della vicenda.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise ha respinto il ricorso proposto dallo straniero, rigettando così le istanze di annullamento del silenzio inadempimento e di risarcimento danni avanzate. La sentenza non ha accordato neanche il riconoscimento delle spese processuali a carico dell'amministrazione. Pertanto, il ricorrente rimane nella situazione di pendenza amministrativa originaria, senza che il giudizio amministrativo abbia provveduto a convertire il silenzio in un provvedimento espresso di accoglimento della richiesta di permesso di soggiorno.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione non configura per sé un inadempimento risarcibile qualora non risulti provato che l'omissione sia stata causata da comportamenti illegittimi imputabili all'amministrazione medesima e non da difficoltà organizzative od altre circostanze ostative al provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nicola Gaviano,	Presidente
Luigi Lalla,	Referendario
Sergio Occhionero,	Referendario, Estensore
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza del ricorrente. avanzata in data 9.03.2024, volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, e del risarcimento del danno da ritardo;
con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia;
e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia, Sportello unico per l’immigrazione, mai notificato al ricorrente, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in suo favore dalla Prefettura di Isernia (Prot. P-IS/L/Q/2023/100108) su richiesta della società Zullo s.r.l.s.;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Tarik Mahjoubi, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Zullo S.r.l.s, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Isernia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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