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Sentenza n. 202600047/2026
28 gennaio 2026

Sentenza n. 202600047/2026

SILENZIO INADEMPIMENTO AVVERSO LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE

TribunaleTAR MOLISE - CAMPOBASSO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data28 gennaio 2026
Numero202600047/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato domanda presso l'autorità amministrativa competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno nella categoria "in attesa di occupazione", quale strumento previsto dall'ordinamento per coloro che intendono soggiornare sul territorio nazionale in attesa di trovare una prima occupazione lavorativa. Decorso il termine ordinario per la conclusione del procedimento senza che l'amministrazione si pronunciasse sulla richiesta, il ricorrente ha lamentato il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione e si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'annullamento del comportamento omissivo e, in via consequenziale, l'accoglimento della propria istanza. Il TAR Molise è stato adito al fine di verificare se il silenzio era illegittimo e se dovesse essere conseguentemente ordinato al soggetto amministrativo di procedere al rilascio del documento richiesto nel termine prescitto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal testo unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, quale fonte primaria di riferimento per la regolazione dei diritti e delle modalità di accesso alle autorizzazioni di permanenza nel territorio italiano. Il silenzio inadempimento costituisce un vizio procedimentale rilevante quando l'amministrazione non si pronuncia su una richiesta di parte entro il termine perentorio stabilito dalla legge, originando il diritto del ricorrente di impugnare tale comportamento omissivo innanzi al giudice amministrativo. La legge riconosce specifiche categorie di permesso di soggiorno, ciascuna subordinata al verificarsi di condizioni legali e fattuali determinate, tra le quali rientra quella "in attesa di occupazione" destinata a coloro i quali si trovano nella situazione di ricerca iniziale del primo impiego.

La questione giuridica

Il nucleo controverso riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione in risposta alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nelle forme e nei termini richiesti, nonché la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti normativi per accedere a tale categoria di protezione. Era necessario valutare se il ricorrente fosse effettivamente qualificato secondo i criteri legali per beneficiare del permesso in questione, se l'amministrazione fosse inadempiente nei termini procedimentali e se il comportamento omissivo fosse sanabile attraverso la decisione del giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato la documentazione e gli elementi di fatto sottoposti dalle parti, valutando la conformità della condotta amministrativa alla normativa vigente e ai principi del procedimento amministrativo. Il tribunale ha accertato che sussistevano elementi di fatto o di diritto tali da rendere il silenzio amministrativo non costituente una vera e propria violazione illegittima della procedura, ovvero ha ritenuto che il ricorrente non possedesse i requisiti legali prescritti dalla normativa per ottenere il rilascio del permesso nella categoria richiesta. Ha inoltre considerato la correttezza formale e sostanziale dell'agire amministrativo, concludendo che non vi era violazione degli obblighi temporali o procedimentali tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR Molise ha respinto il ricorso proposto, confermando implicitamente la legittimità della condotta amministrativa e negando al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Non è stato ordinato all'amministrazione di procedere al rilascio del documento richiesto, rimanendo la domanda originaria nella disponibilità dell'ufficio competente per successive valutazioni. Il ricorrente rimane pertanto obbligato al versamento delle spese di lite.

Massima

L'amministrazione non incorre in silenzio inadempimento quando il ricorrente non possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per l'accesso alla specifica categoria di permesso di soggiorno richiesto, in quanto l'obbligo procedimentale presuppone la legittimità della pretesa dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nicola Gaviano,	Presidente
Luigi Lalla,	Referendario, Estensore
Sergio Occhionero,	Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 31ottobre 2024:
del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al medesimo interessato (cod. pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100073).
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
Issam Benjelloun, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. della Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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