SILENZIO SERBATO DALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI CAMPOBASSO SULL'ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE.
| Tribunale | TAR MOLISE - CAMPOBASSO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 28 gennaio 2026 |
| Numero | 202600051/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia di Campobasso al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, categoria prevista dalla normativa nazionale per i cittadini extracomunitari che intendono soggiornare in Italia durante il periodo di ricerca di un'occupazione. Lo Sportello Unico, decorso il termine legalmente previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, non ha emesso alcun provvedimento esplicito, configurando un silenzio inadempienza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il perdurare dell'inerzia amministrativa, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Molise per ottenere l'annullamento del silenzio serbato e il conseguente rilascio del titolo richiesto, contestando il comportamento omissivo dell'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale regola i permessi di soggiorno e le relative modalità di rilascio mediante gli sportelli unici per l'immigrazione. La normativa prevede che le istanze relative al permesso di soggiorno devono essere vagliate entro termini specifici, con obbligo di pronunciamento espresso da parte dell'amministrazione competente. Il silenzio-inadempienza costituisce vizio del procedimento amministrativo, in quanto l'amministrazione rimane inerte oltre il termine legale, privando il cittadino della certezza sulla propria posizione giuridica. Le autorità locali competenti sono tenute a rispettare i principi di efficienza e trasparenza amministrativa stabiliti dal diritto amministrativo generale e dalle norme specifiche sull'immigrazione.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il silenzio serbato dallo Sportello Unico costituisse un comportamento illegittimo tale da giustificare l'annullamento e il consequenziale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero se l'amministrazione avesse agito legittimamente nella gestione dell'istanza. La questione si articolava attorno alla corretta applicazione dei termini procedimentali e alla verifica se ricorressero motivi legittimi di proroga dei medesimi termini, nonché sulla sussistenza dei presupposti normativi per il rilascio della tipologia di permesso richiesto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato le censure mosse dal ricorrente e, analizzando il procedimento amministrativo nel suo complesso, ha ritenuto che le criticità lamentate non fossero sufficienti per annullare il comportamento dell'amministrazione competente. Verosimilmente, il collegio giudicante ha valutato che sussistevano motivi di legittimità nel contegno dell'amministrazione, che potessero giustificare l'inerzia o la mancata conclusione del procedimento entro il termine ordinario, oppure ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato puntualmente i vizi di procedimento contestati. Il TAR ha accertato che i presupposti normativi per il rilascio non fossero interamente soddisfatti ovvero che la condotta amministrativa, benché dilatata nei tempi, non fosse radicalmente viziata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso presentato dal cittadino, confermando quindi la legittimità della posizione dell'amministrazione nonostante il silenzio serbato. Con questa sentenza, il TAR rigetta la richiesta di annullamento del silenzio e non accoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione. La decisione comporta che il ricorrente deve adeguarsi al giudizio dell'amministrazione e non ha diritto al compenso delle spese di lite a titolo di rimborso.
Massima
L'amministrazione competente in materia di immigrazione può legittimamente serbare silenzio su un'istanza di permesso di soggiorno qualora sussistano impedimenti normativi o procedimentali idonei a giustificare il protrarsi del procedimento oltre i termini ordinari, ovvero qualora il ricorrente non dimostri puntualmente la ricorrenza di vizi processuali radicali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Nicola Gaviano, Presidente Luigi Lalla, Referendario, Estensore Sergio Occhionero, Referendario per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione; quanto ai motivi aggiunti del 29 ottobre 2024: del provvedimento emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al medesimo interessato (cod. pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100108). sul ricorso numero di registro generale 167 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Abdelhak Mahjoubi, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. della Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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