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Sentenza n. 202600346/2026
19 febbraio 2026

Sentenza n. 202600346/2026

ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALLA QUESTURA DI BIELLA NEL PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DELLA RICORRENTE PRESENTATA TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE N. 055987693499 DEL 16.05.2024 PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data19 febbraio 2026
Numero202600346/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Biella per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per cittadino dell'Unione Europea, inoltrando la richiesta per via postale con raccomandata n. 055987693499 del 16 maggio 2024. La Questura ha mantenuto il silenzio su tale istanza, non rilasciando alcun provvedimento di accoglimento o rigetto entro i termini di legge. Di fronte a questo atteggiamento amministrativo omissivo, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Piemonte per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato presso la Sezione Prima del TAR Piemonte di Torino ed è pervenuto alla decisione in data 19 febbraio 2026. La controversia riguardava dunque un aspetto procedurale e sostanziale delicato, ossia il diritto del cittadino europeo ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione amministrativa su un diritto di mobilità fondamentale.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea è regolata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che attua la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari. La Questura è l'organo amministrativo competente a rilasciare il permesso di soggiorno ed è tenuta a concludere il procedimento amministrativo entro termini definiti dalla legge, secondo i principi del codice del processo amministrativo. L'omissione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso costituisce un'illegittimità amministrativa grave, poiché viola il diritto del cittadino a conoscere il proprio status giuridico e contrasta con i principi di trasparenza e celerità amministrativa. La disciplina sul silenzio dell'amministrazione, contenuta nella legge n. 241 del 1990 come modificata dai decreti successivi, consente al ricorrente di impugnare l'inerzia amministrativa dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e, in alcuni casi, l'esecuzione del provvedimento dovuto.

La questione giuridica

La questione centrale verteva sul riconoscimento dell'illegittimità del silenzio della Questura di Biella nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno europeo. In particolare, doveva accertarsi se l'amministrazione aveva rispettato i termini perentori per la conclusione del procedimento e se il ricorrente potesse ottenere non solo l'accertamento dell'illegittimità, ma anche l'effettivo rilascio del permesso. La controversia toccava il problema più generale dei diritti procedurali dell'amministrato di fronte a un'amministrazione inerte e della tutela effettiva dei diritti di mobilità per i cittadini europei, che non possono rimanere indefinitamente sospesi in virtù del silenzio della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Durante il corso del procedimento giudiziale, verosimilmente la Questura di Biella ha provveduto a rilasciare il permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente, rendendo così superflua la prosecuzione del giudizio sulla illegittimità del silenzio. Il collegio giudicante ha rilevato che, una volta reso il provvedimento di rilascio del permesso, la questione che aveva originato il ricorso ha cessato di essere controversa, perché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita che chiedeva. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata valutata come l'esito più appropriato dal punto di vista processuale, evitando di pronunciarsi su una questione ormai priva di utilità concreta. Il TAR ha ritenuto che il rilascio del permesso conseguito nel corso del giudizio rappresentasse una manifestazione della conformità amministrativa ai principi di legalità, anche se tardiva, e che quindi la causa aveva perduto il suo oggetto.

La decisione

Il TAR Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo implicitamente che la ricorrente ha ottenuto quanto richiesto con l'istanza originaria alla Questura, ossia il rilascio del permesso di soggiorno europeo. Con tale decisione, il giudizio è stato estinto e la controversia rimossa. Il provvedimento non condanna formalmente l'amministrazione per l'illegittimità del silenzio, ma di fatto sanziona positivamente il comportamento della ricorrente nell'avere ricorso alla tutela giurisdizionale quale strumento efficace per ottenere il proprio diritto.

Massima

Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cittadino dell'Unione Europea cessa di costituire materia di contendere qualora l'amministrazione provveda al rilascio del documento richiesto nel corso del procedimento giudiziale di impugnazione.


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