SENTENZA EMESSA DAL T.A.R. PER IL PIEMONTE, SEDE DI TORINO, SEZ. PRIMA, N. 978/2025 DEL 17 GIUGNO 2025, DEPOSITATA IN PARI DATA E PUBBLICATA IL 17 GIUGNO 2025, CON CUI È STATO ACCERTATO L'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALLA QUESTURA DI TORINO SULL'ISTANZA DELLA PARTE RICORRENTE DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 14 aprile 2026 |
| Numero | 202600889/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Questura di Torino per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, conforme alle normative sulla regolarizzazione della presenza territoriale per motivi occupazionali. La Questura, destinataria della domanda, si è astenuta dal pronunciarsi sia nel merito che sulle modalità procedurali, mantenendo un silenzio prolungato oltre i termini previsti dall'ordinamento. Di fronte all'inerzia amministrativa, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, lamentando il vizio del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in ordine a una istanza su cui sussisteva un obbligo legale di provvedere. La Questura non ha depositato eccezioni o argomentazioni difensive tali da giustificare il ritardo, confermando così la configurazione dell'illegittimità nel procedimento.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei permessi di soggiorno, inclusi quelli per motivi di lavoro subordinato. La Legge numero 241 del 1990, caposaldo della disciplina procedimentale amministrativa italiana, impone alle amministrazioni pubbliche obblighi precisi in termini di termini di decisione e obbligo di provvedere, sancendo l'illegittimità del silenzio quando non vi sia motivato rifiuto. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il silenzio su istanze relative a diritti soggettivi o interessi legittimi costituisce vizio sanabile unicamente attraverso l'intervento giurisdizionale, specialmente quando attiene a materie sensibili come l'immigrazione e il diritto al lavoro.
La questione giuridica
Il punto controverso verteva su due aspetti intimamente connessi: primo, se il silenzio mantenuto dalla Questura superando i termini di legge per la decisione costituisse violazione dell'obbligo amministrativo di provvedere; secondo, se il rimedio processuale più idoneo fosse l'annullamento del silenzio con nomina di commissario ad acta oppure il semplice annullamento con rinvio. La complessità risiedeva nel dover contemperare il principio della legalità dell'azione amministrativa, il diritto del ricorrente a vedersi trattata l'istanza entro termini ragionevoli, e l'esigenza di una pronuncia definitiva che rimediasse all'inerzia senza perpetuare l'incertezza giuridica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha anzitutto accertato il superamento dei termini perentori entro cui la Questura doveva pronunciarsi, ritenendo tale circostanza intrinsecamente idonea a configurare un vizio procedimentale sostanziale. Ha quindi valutato se sussistessero motivi legittimi di ritardo, conclusione a cui non è giunto alla luce della documentazione prodotta e del silenzio procedurale della Questura medesima. Ritenuto illegittimo il comportamento omissivo, il giudice amministrativo ha riconosciuto che il ricorrente aveva legittimo interesse a ottenere una pronuncia definitiva senza ulteriori differimenti, ragion per cui ha ritenuto opportuno nominare un commissario ad acta anziché limitarsi all'annullamento. Tale scelta processuale si radica nella necessità di assicurare effettività al diritto del ricorrente e nel rischio concreto che una nuova rimessione alla Questura ripetesse il medesimo vizio.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ha annullato il silenzio medesimo e, essendo configurato un obbligo amministrativo non discrezionale relativo al rilascio del permesso, ha provveduto alla nomina di un commissario ad acta con il mandato di emanare, in luogo della Questura, il provvedimento dovuto entro i termini ordinariamente previsti. Le spese di giudizio sono state presumibilmente poste a carico dell'amministrazione convenuta in ragione della manifesta illegittimità della sua condotta.
Massima
L'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro determina la nomina del commissario ad acta quando risulti integrato un obbligo amministrativo non discrezionale e sussista il rischio che la rimessione all'amministrazione inadempiente perpetui l'illegittimità.
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →