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Sentenza n. 202600404/2026
27 febbraio 2026

Sentenza n. 202600404/2026

PROVVEDIMENTO PROT. NR. 1275/2024 EMESSO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, ADOTTATO IN DATA 18 LUGLIO 2024, NOTIFICATO IN DATA 26 AGOSTO 2024 CON IL QUALE È STATA RIGETTATA L’ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO NR. ITA03323BB E CONTESTUALMENTE REVOCATO IL PREDETTO TITOLO

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data27 febbraio 2026
Numero202600404/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha presentato istanza al Questore della Provincia di Torino per l'aggiornamento e il rinnovo di detto titolo di soggiorno. Il Questore, con provvedimento datato 18 luglio 2024 e notificato il 26 agosto 2024, ha rigettato l'istanza di aggiornamento e contestualmente ha revocato il permesso di soggiorno allora in corso di validità. Ritenendosi gravato da questa decisione amministrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, lamentando la violazione di norme procedurali, la carenza di motivazione adeguata e l'eccesso di potere nella revoca del titolo. La controversia si inserisce nel contesto dei controlli amministrativi in materia di soggiorno degli stranieri, ambito nel quale l'Amministrazione esercita un potere discrezionale sottoposto però a specifici vincoli normativi e procedurali.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è regolata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il quale recepisce le direttive europee relative al soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rappresenta un titolo di notevole rilevanza, in quanto consente il soggiorno stabile nel territorio dello Stato e l'accesso a diritti economici e sociali in larga parte equiparati ai cittadini italiani. L'amministrazione competente, il Questore, dispone del potere di rifiutare il rinnovo e di revocare il permesso di soggiorno qualora vengano meno i presupposti legittimanti il mantenimento dello status, quali la disponibilità di mezzi di sostentamento economico adeguati, l'assenza di condanne penali gravi o comportamenti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Tali decisioni devono comunque rispettare i principi generali del procedimento amministrativo, incluso il diritto di difesa e l'obbligo di motivazione della decisione.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale si è sviluppato il ricorso riguarda la legittimità della decisione questore ile di rifiutare l'aggiornamento e revocare contemporaneamente il permesso di soggiorno. La questione complessa consiste nel verificare se il Questore abbia agito secondo le procedure prescritte, se abbia fornito una motivazione che consentisse al ricorrente di comprendere le ragioni concrete della revoca e se l'esercizio del potere di revoca sia stato coerente con il quadro normativo e i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, si pone in questione se i presupposti per la revoca fossero effettivamente ricorsi e se fossero stati correttamente documentati e valutati nel procedimento amministrativo che ha condotto al provvedimento impugnato.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, esaminando gli atti del procedimento amministrativo e le allegazioni del ricorrente, ha proceduto a verificare la legittimità del provvedimento secondo il sindacato amministrativo di sua competenza. Nel valutare i motivi di ricorso, il giudice amministrativo ha ritenuto che il Questore, pur nella sua discrezionalità, aveva adeguatamente accertato la sussistenza di elementi che rendevano incompatibile il proseguimento del soggiorno del ricorrente secondo i presupposti fissati dalla legge. Il TAR ha inoltre valutato che il procedimento amministrativo era stato condotto nel rispetto delle forme procedurali prescritta, che la motivazione fornita dal Questore fosse sufficiente a rendere intellegibile le ragioni della decisione, e che l'esercizio del potere di revoca non configurasse un arbitrio o un eccesso di potere. Pertanto, il collegio ha ritenuto di confermare la legittimità della decisione questore ile, respingendo in toto i motivi di ricorso articolati dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando in tal modo la validità e la legittimità del provvedimento del Questore che aveva rifiutato l'aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e revocato il titolo. La decisione comporta il mantenimento della revoca del permesso di soggiorno e la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo da parte del ricorrente, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di diritti di permanenza sul territorio nazionale. Non risultano indicate prescrizioni ulteriori o obblighi specifici a carico dell'amministrazione per il prosieguo del procedimento.

Massima

Il Questore legittimamente revoca il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora accerti la venuta meno dei presupposti legali di mantenimento del titolo, operando nel rispetto dei principi procedurali e motivandone adeguatamente la decisione secondo i parametri normativi vigenti.


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