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Sentenza n. 202600248/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600248/2026

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CAT. A/12 /IMM. N. 91/2022 NOTIFICATO IL 24/11/2022, EMESSO DAL QUESTORE PRO TEMPORE DI NOVARA NEI CONFRONTI DEL SIG. DAR YASIR YAQOOB, NATO A GUJRAT (PAKISTAN) IL 27/03/1984

TribunaleTAR PIEMONTE - TORINO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data12 febbraio 2026
Numero202600248/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Dar Yasir Yaqoob, cittadino pakistano nato il 27 marzo 1984 a Gujrat, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Piemonte di Torino avverso il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno categoria A/12, notificatogli il 24 novembre 2022 dal Questore pro tempore della provincia di Novara. Il ricorso si inserisce nella complessa materia del diritto al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia e della tutela dei diritti amministrativi connessi alla permanenza nel territorio dello Stato. La controversia verteva sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo del Questore nel negare sia il rilascio della protezione di lungo periodo riconosciuta dall'ordinamento comunitario sia il rinnovo del precedente titolo di soggiorno. Il ricorrente contestava le ragioni poste a fondamento del diniego, rivendicando il diritto di permanenza nel territorio sulla base dei requisiti normativamente prescritti.

Il quadro normativo

La materia è regolata dalla direttiva UE 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/98/UE, norma che stabilisce i criteri per il rilascio di un titolo di soggiorno di lungo periodo in favore degli stranieri che abbiano soggiornato legalmente e continuativamente nel territorio per almeno cinque anni. In Italia, l'ordinamento di riferimento è il decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), che disciplina i permessi di soggiorno e i diritti connessi, nonché i decreti ministeriali e le direttive che specificano le categorie di permesso. Il permesso di soggiorno categoria A/12 riguarda soggiornanti per motivi economici o autonomi ed è soggetto a condizioni di mantenimento relative alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, alla copertura sanitaria, all'assenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato. L'amministrazione gode di ampi margini di discrezionalità tecnica nella valutazione di tali requisiti, sebbene soggetta al controllo di legittimità della magistratura amministrativa.

La questione giuridica

La questione fondamentale riguardava la legittimità del diniego amministrativo e la corretta applicazione dei presupposti normativi per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, sia nella forma ordinaria che nella forma speciale di lungo periodo. In particolare, era in discussione se il Questore avesse correttamente valutato i requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, e se il provvedimento di diniego risultasse sufficientemente motivato e proporzionato rispetto alle circostanze concrete del ricorrente. Il contenzioso implicava inoltre la corretta interpretazione delle disposizioni sulle condizioni economiche minime, sulla continuità della residenza, e su eventuali elementi di rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza che potessero giustificare il diniego.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha valutato le eccezioni sollevate dal ricorrente alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza in materia di diritto al soggiorno dei cittadini stranieri. Nel respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che il Questore avesse correttamente accertato la sussistenza di elementi di fatto che rendevano il diniego conforme alla legge, verificando se il ricorrente disponesse dei requisiti essenziali previsti dalla normativa, quali la disponibilità di mezzi economici idonei al sostentamento, la continuità della residenza nel territorio, l'assenza di minacce all'ordine pubblico, e il mantenimento dello status legale di soggiornante. Il giudice ha riconosciuto il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo, pur nel quadro della sindacabilità sui vizi procedurali e di motivazione, concludendo che la decisione del Questore era adeguatamente idonea a perseguire l'obiettivo di tutela degli interessi pubblici sottesi alla normativa sull'immigrazione.

La decisione

Il TAR Piemonte di Torino ha respinto il ricorso proposto da Dar Yasir Yaqoob, confermando la piena legittimità del provvedimento di diniego emanato dal Questore di Novara. Ne consegue che il ricorrente non ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, né al rinnovo del permesso di soggiorno categoria A/12, trovando applicazione in pienezza le decisioni amministrative originariamente adottate. Il provvedimento acquista pertanto piena effettività, e il ricorrente rimane soggetto alle conseguenze giuridiche derivanti dallo status di persona il cui diritto al soggiorno è stato negato.

Massima

Il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è legittimo quando il Questore abbia correttamente acertato l'assenza o l'insufficienza dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di diritto al soggiorno degli stranieri, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità di risorse economiche, alla continuità della residenza e all'assenza di minacce all'ordine pubblico.


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