SILENZIO RIFIUTO FORMATOSI SULL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PRESENTATA DAL RICORRENTE CON ASSICURATA PASSWORD N. 05597644960-3 SPEDITA IN DATA 05.10.2024 CON CONSEGUENTE ORDINE ALLA QUESTURA COMPETENTE DI PROVVEDERE CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULLA SUDDETTA ISTANZA.
| Tribunale | TAR PIEMONTE - TORINO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 27 marzo 2026 |
| Numero | 202600735/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso la questura territorialmente competente mediante assicurata con ricevuta di ricezione del 5 ottobre 2024. Trascorsi i termini legali entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente, la questura ha mantenuto il silenzio, determinando così la formazione di un provvedimento implicito di rifiuto. Di fronte a tale inerzia amministrativa, il ricorrente ha presentato ricorso al TAR Piemonte al fine di ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto e un pronunciamento espresso sulla propria istanza di permesso di soggiorno. Il ricorso è stato eccepito e deciso dalla Sezione Prima del TAR di Torino, che ha ritenuto fondato il ricorso il 27 marzo 2026, ossia a distanza di oltre cinque mesi dall'avanzamento della richiesta.
Il quadro normativo
La materia del rilascio dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo 286 del 1998, che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento di tale diritto ai cittadini stranieri. In parallelo, il diritto procedimentale è retto dalla Legge 241 del 1990, che impone all'amministrazione il dovere di concludere i procedimenti con provvedimenti espressi, pena l'estinzione o la conversione in silenzio rifiuto. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il silenzio della pubblica amministrazione, dopo il decorso dei termini di conclusione del procedimento, integra un provvedimento implicito impugnabile davanti al giudice amministrativo, con la conseguente possibilità di ottenere l'annullamento e l'ordine di rilascio di una pronuncia espressa.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità del silenzio prolungato della questura sull'istanza di permesso di soggiorno e il potere del giudice amministrativo di ordinare un provvedimento espresso. In particolare, era necessario verificare se il ricorrente avesse diritto di ottenere una pronuncia motivata e tempestiva sulla propria richiesta, e se l'amministrazione potesse continuare a eludere tale dovere mediante il prolungamento del silenzio. La questione rivestiva rilevanza sul piano della tutela procedimentale e del diritto alla trasparenza amministrativa, poiché il permesso di soggiorno costituisce un diritto fondamentale per lo straniero interessato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il diritto di ottenere un provvedimento espresso sulla richiesta di permesso di soggiorno non possa subire indefinite dilazioni per effetto dell'inerzia amministrativa. Il TAR ha ricordato che la legge 241 del 1990 pone a carico della PA il dovere perentorio di concludere i procedimenti con deliberazioni esplicite entro i termini stabiliti, e che il silenzio oltre tali termini si converte in rifiuto implicito. Ha quindi concluso che la questura, non avendo rilasciato alcun provvedimento espresso nel termine legale, aveva violato il diritto procedimentale del ricorrente e gli obblighi di comunicazione e motivazione impositi dall'ordinamento. Il TAR ha considerato prevalente la necessità di garantire la certezza del diritto e di impedire all'amministrazione di mantenersi in una posizione di indefinitezza lesiva degli interessi legittimi del ricorrente.
La decisione
Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, annullando il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di permesso di soggiorno del ricorrente. Ha inoltre ordinato alla questura competente di emanare un provvedimento espresso (concessione del permesso se sussistenti i presupposti normativi, oppure diniego motivato qualora ricorrano le condizioni ostative) entro un termine breve dalla notificazione della sentenza. La sentenza non determina automaticamente l'accoglimento dell'istanza, bensì obbliga l'amministrazione a pronunciarsi effettivamente e con argomentazioni concrete sulla domanda presentata.
Massima
Il silenzio della pubblica amministrazione sul rilascio del permesso di soggiorno oltre i termini legali configura un provvedimento implicito di rifiuto impugnabile in sede amministrativa, determinando il diritto del ricorrente a ottenere un pronunciamento espresso mediante provvedimento amministrativo motivato e non ulteriormente rimandabile.
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