ARCHIVIAZIONE ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR PUGLIA - BARI |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600093/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato il 13 febbraio 2020 presso la Questura di Foggia. A distanza di oltre tre anni e mezzo, il 29 settembre 2023, la Questura ha emanato un provvedimento con il quale decideva di archiviare la richiesta del ricorrente, senza autorizzare la conversione del titolo di soggiorno. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente solamente il 4 novembre 2024, ossia più di un anno dopo la sua emanazione, generando un'ulteriore dilazione temporale incompatibile con i principi di celerità amministrativa. Dinanzi a questa situazione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, rappresentato dall'avvocato Simona De Napoli, lamentando l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Questura.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede specifiche procedure per la conversione e il rilascio di titoli di soggiorno. Le amministrazioni pubbliche, nel gestire istanze di conversione di permessi di soggiorno, sono tenute al rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, inclusi quelli di trasparenza, imparzialità e celerità. In particolare, secondo la legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, l'amministrazione non può rimanere inerte dinanzi a richieste di parte senza provvedere nel termine previsto, e il silenzio-inadempienza costituisce una forma di illegittimità configurabile come omissione di provvedimento. La questione della tempestività dei provvedimenti amministrativi rappresenta un principio costituzionale sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia riguardava la legittimità di un provvedimento di archiviazione emanato dopo un lasso di tempo straordinariamente lungo dalla presentazione dell'istanza, ossia più di tre anni e mezzo, caratterizzato inoltre da un ulteriore ritardo nella notificazione. Il ricorrente contestava che la Questura avesse agito in violazione dei principi di economicità dei tempi e di ragionevole durata del procedimento, principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa. Emergeva inoltre la questione se un'archiviazione formulata in assenza di una motivazione specificamente desumibile dal testo della sentenza costituisse provvedimento legittimo o se il mancato accoglimento della richiesta dovesse essere accompagnato da ragioni substantive e verificabili. La questione risultava rilevante poiché coinvolgeva il diritto dello straniero a una risposta amministrativa tempestiva e adeguatamente motivata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i presupposti e gli atti della causa nel corso dell'udienza pubblica del 18 dicembre 2025, ha ritenuto che il provvedimento di archiviazione fosse affetto da vizi di legittimità tali da giustificarne l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non espliciti dettagliatamente i fondamenti motivazionali, è ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia ravvisato una violazione dei principi di celerità e di ragionevole durata del procedimento, considerando il tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento conclusivo. Il giudice amministrativo ha presumibilmente riconosciuto che un ritardo così considerevole, unitamente alla negligenza nella notificazione, comportasse un'irragionevole compressione dei diritti procedurali del ricorrente. L'accoglimento del ricorso evidenzia una disapprovazione del comportamento amministrativo tenuto dalla Questura, la quale non aveva provveduto secondo i dettami della buona amministrazione e della ragionevole tempestività.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di archiviazione emanato dalla Questura di Foggia in data 29 settembre 2023, restituendo al ricorrente la possibilità che la sua istanza di conversione sia riesaminata dall'amministrazione. Le spese della lite sono state compensate, a testimonianza del fatto che il ricorso era fondato ma sostenuto da difese amministrative che, sebbene soccombenti, non erano manifestamente pretestuose. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente in relazione al presente giudizio. La sentenza è stata disposta in modo che l'autorità amministrativa vi dia esecuzione, vincolandola al rispetto del giudicato.
Massima
L'amministrazione che non provvede entro tempi ragionevoli a istanze di conversione di permessi di soggiorno e che non notifica tempestivamente i propri provvedimenti di rigetto viola il principio di celerità procedimentale e pone in essere un atto illegittimo annullabile dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore Lorenzo Mennoia, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Questura di Foggia, div. ufficio immigrazione cat. A 12/2023, recante la data del 29 settembre 2023 e notificato in data 4 novembre 2024, a mani del ricorrente, ove veniva decretata l’archiviazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, prodotta con kit del 13 febbraio 2020. sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simona De Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Foggia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di archiviazione così come gravato. Spese compensate. Decreta infine l’inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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