OTTEMPERANZA ORDINANZA NR. 4203/2025 TRIB. BARI: RICEZIONE DOMANDA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE
| Tribunale | TAR PUGLIA - BARI |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 marzo 2026 |
| Numero | 202600392/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso di ottemperanza era stato proposto al fine di dare esecuzione a una precedente ordinanza del Tribunale di Bari, che aveva disposto il doveroso accoglimento di una domanda di permesso di soggiorno per protezione internazionale. Nella sua natura di ricorso di ottemperanza, il procedimento mirava a costringere l'amministrazione competente a dare concreta attuazione al comando giudiziale già emanato nella misura in cui l'ente pubblico risultava inadempiente rispetto al provvedimento giudiziale. Nel corso del giudizio di ottemperanza, tuttavia, è intervenuta una modifica delle circostanze di fatto talmente rilevante da incidere sulla stessa possibilità di proseguire il ricorso. La parte ricorrente ha pertanto perso il suo interesse concreto a ottenere l'ottemperanza del provvedimento, rendendo giuridicamente non più sensato il proseguimento della controversia. Questo mutamento della situazione di fatto ha rappresentato il fondamento sulla base del quale il TAR ha fondato la propria decisione di inammissibilità.
Il quadro normativo
Il diritto al permesso di soggiorno per protezione internazionale è regolato dal decreto legislativo n. 19 del 2016, che ha recepito le direttive europee in materia di protezione internazionale. La ricevibilità delle domande di asilo e protezione costituisce un obbligo amministrativo incondizionato gravante sui questori e sugli uffici immigrazione competenti per territorio. Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo e rappresenta lo strumento processuale mediante il quale si constata e si costringe all'adempimento l'autorità rimasta inadempiente rispetto a un provvedimento giudiziale divenuto definitivo. Perché un ricorso di ottemperanza possa procedere è necessario che sussista una carenza attuale di interesse della parte ricorrente, vale a dire un nesso tra il pregiudizio lamentato e il provvedimento richiesto al giudice.
La questione giuridica
Il punto cruciale affrontato dal tribunale è se il ricorso di ottemperanza conservasse ancora praticabilità e utilità procedimentale, dato che nel corso del giudizio la situazione soggettiva della ricorrente era mutata in modo sostanziale e determinante. Si poneva il problema se la sopraggiunta carenza di interesse costituisse un vizio di rito idoneo a rendere improcedibile il ricorso già instaurato, oppure se il giudice dovesse comunque pronunciarsi nel merito fornendo comunque un'interpretazione della volontà amministrativa e del dovere di ottemperanza. La questione inoltre implicava una valutazione circa il momento in cui valutare l'interesse procedurale, se all'atto della proposizione del ricorso oppure anche nel corso dello stesso procedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse, sopraggiunta nel corso del procedimento, constitutes un ostacolo insuperabile alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La giurisprudenza amministrativa consolidata stabilisce che l'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso bensì deve perdurare ininterrottamente durante l'intero corso del procedimento. Nel caso di specie, il mutamento delle circostanze aveva comportato che la ricorrente non avesse più utilità pratica nel conseguire l'ottemperanza all'ordinanza originaria, poiché l'interesse concreto che aveva mosso il ricorso medesimo era venuto meno. Il TAR ha quindi escluso che potesse procedersi al merito, non potendo il giudice dare una sentenza su una questione sulla quale non sussista più l'interesse della parte a una risoluzione contenziosa. Tale valutazione rappresenta una questione preliminare e pregiudiziale rispetto al merito, che non consente al giudice di proseguire oltre.
La decisione
Il TAR Puglia, sezione terza, ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, secondo le forme previste dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo. Il provvedimento impugnato tramite ottemperanza rimane pertanto in piedi secondo le sue disposizioni originarie, ma il giudizio volto a costringere l'amministrazione al suo adempimento non può più proseguire. La parte non ha ottenuto la condanna dell'amministrazione all'adempimento per il venir meno della ragion d'essere del ricorso medesimo.
Massima
L'interesse della parte a ricorrere deve sussistere e perdurare ininterrottamente durante l'intero corso del procedimento di ottemperanza, onde la sopravvenuta carenza di interesse durante il giudizio rende il ricorso improcedibile a prescindere dal merito della contestata inadempienze amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente Lorenzo Ieva, Consigliere, Estensore Lorenzo Mennoia, Referendario per l'ottemperanza - all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione specializzata in immigrazione, n. cron. 4203/2025 del 9 maggio 2025 - rg. n. 1539/2025, rep. n. 2477/2025 del 9 maggio 2025. sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Foggia; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Cerisano, su delega dell’Rocco Marino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. Spese compensate. Decreta la definitiva inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio, nei sensi in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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