OTTEMPERANZA DECRETO NR. 3510/2025 TRIB. BARI: RICEZIONE DOMANDA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE
| Tribunale | TAR PUGLIA - BARI |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 marzo 2026 |
| Numero | 202600393/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia trae origine da un procedimento di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sezione di Bari, promosso da un ricorrente che aveva precedentemente ottenuto un decreto dal Tribunale di Bari (decreto nr. 3510/2025) il quale ordinava alla pubblica amministrazione competente di provvedere alla ricezione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione al suddetto provvedimento del Tribunale, il ricorrente si è rivolto al TAR per ottenere l'adempimento dell'obbligo. La fattispecie si colloca nel contesto delle procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale, una materia particolarmente complessa che coinvolge diritti fondamentali della persona e l'equilibrio tra le esigenze di controllo amministrativo e la tutela dei diritti umani.
Il quadro normativo
La protezione internazionale è disciplinata dal decreto legislativo 251 del 2007, che recepisca le direttive europee in materia di status di rifugiato e protezione sussidiaria, e dalle disposizioni del decreto legislativo 286 del 1998 (codice dell'immigrazione) che contengono le norme procedurali relative ai permessi di soggiorno. Il diritto a presentare e vedere accolta una domanda di protezione internazionale costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Le amministrazioni competenti, in particolare il Questore e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sono tenute al rispetto rigoroso dei tempi procedurali e all'adempimento dei provvedimenti giurisdizionali che disciplinano le modalità di esercizio di tali diritti.
La questione giuridica
Il ricorso di ottemperanza rappresenta lo strumento processuale mediante il quale la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole può sanzionare l'inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In questo caso, la questione giuridica rilevante riguardava se sussistesse ancora l'interesse al ricorso, inteso come utilità concreta della decisione che il giudice avrebbe potuto assumere, nel momento in cui il TAR doveva pronunciarsi sulla istanza di ottemperanza. Questo aspetto processuale assume importanza cruciale in materia di permessi di soggiorno, dove la situazione di fatto può mutare rapidamente in dipendenza da provvedimenti amministrativi sopravvenuti o da circostanze che incidono sulla permanenza della titolarità del diritto stesso.
La motivazione del giudice
Il collegio della sezione terza del TAR Puglia ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuta una carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e a ottenere la tutela richiesta. Tale carenza deve intendersi come la venuta a mancare della utilità concreta della pronuncia che il TAR avrebbe potuto rendere, circostanza che rende il ricorso inammissibile dal punto di vista processuale. Verosimilmente, la pubblica amministrazione aveva nel frattempo provveduto a trattare o definire la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, oppure la situazione fattuale aveva subito variazioni tali da rendere non più utile la decisione del giudice amministrativo sulla ricezione della domanda stessa. Il TAR ha seguito il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo il quale il venir meno dell'interesse della parte determina la perdita della necessità di provvedere in ordine al merito della controversia.
La decisione
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, concludendo quindi il procedimento senza entrare nel merito della questione relativa all'esecuzione del decreto del Tribunale di Bari. La decisione implica che il ricorrente non ha più alcuna utilità pratica nel perseguire il giudizio davanti al giudice amministrativo, circostanza che esclude la tutela giurisdizionale sul punto della ricezione della domanda. Le spese relative al procedimento di ottemperanza sono regolate secondo le disposizioni ordinarie in materia di soccombenza.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente nel corso del giudizio di ottemperanza determina l'improcedibilità della domanda, rendendo inutile l'intervento del giudice amministrativo sul merito della controversia relativa all'esecuzione del provvedimento precedentemente emesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente Lorenzo Ieva, Consigliere, Estensore Lorenzo Mennoia, Referendario per l'ottemperanza - all'ordinanza del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, di cui ai provvedimenti n. cron. 1372/2025 del 13 febbraio 2025, RG n. 1620/2025, e n. cron. 3510/2025 del 16 aprile 2025; RG n. 1620/2025, rep n. 2083/2025 del 17 aprile 2025. sul ricorso numero di registro generale 880 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Foggia; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm., Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Cerisano, su delega dell’avv. Rocco Marino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. Spese compensate. Decreta la definitiva inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio, nei sensi in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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