RIGETTO ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR PUGLIA - BARI |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600094/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato istanza per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno presso la competente autorità amministrativa. L'amministrazione ha rigettato l'istanza, negando il rilascio del permesso con un provvedimento che il ricorrente ha ritenuto illegittimo. Avverso tale rigetto, il cittadino ha proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, lamentando la violazione dei propri diritti e l'inosservanza dei parametri normativi che disciplinano il rilascio dei permessi di soggiorno. Il ricorrente ha eccepito che l'amministrazione non ha debitamente valutato tutti gli elementi e le circostanze rilevanti ai sensi della normativa vigente, opponendosi così a un diniego che reputava privo di idonea motivazione o basato su una scorretta applicazione della legge.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'immigrazione e dalle disposizioni europee in materia di diritto al soggiorno e mobilità dei cittadini stranieri. Il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno sono subordinati al verificarsi di specifici presupposti di fatto e di diritto, e l'amministrazione deve esercitare il proprio potere valutativo conformemente ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. L'amministrazione ha inoltre l'obbligo di provvedere in forma motivata, esplicitando i criteri e i ragionamenti sottesi alla propria decisione, affinché sia garantito un adeguato controllo giurisdizionale e il diritto del ricorrente a una difesa effettiva davanti al giudice.
La questione giuridica
Il punto centrale controverso era se l'amministrazione avesse legittimamente rigettato l'istanza di permesso di soggiorno sulla base di una corretta valutazione dei presupposti normativi e procedurali applicabili al caso concreto. La questione investiva tanto la correttezza della motivazione del provvedimento negativo quanto la rispondenza dello stesso agli standard fissati dalla legge per il rilascio del permesso. Era altresì in gioco il diritto del ricorrente al riconoscimento dei propri diritti di soggiorno qualora sussistessero effettivamente i presupposti previsti dall'ordinamento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato in profondità il provvedimento amministrativo e ha riscontrato che l'amministrazione non aveva correttamente applicato la normativa vigente ovvero non aveva adeguatamente motivato le ragioni del rigetto alla luce dei fatti e delle circostanze del caso. Il TAR ha valutato gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo scrutinio e ha concluso che il rigetto dell'istanza era basato su una lettura non corretta della legge oppure su una omissione di valutazione di elementi rilevanti che avrebbero dovuto condurre a esito diverso. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che il provvedimento non superasse il vaglio di legittimità, poiché non rispettava i principi procedurali e sostanziali che disciplinano il rilascio dei permessi di soggiorno.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a riesaminare l'istanza del ricorrente secondo il corretto orientamento giuridico e conformemente ai presupposti normativi applicabili, provvedendo a rilasciare il permesso qualora sussistano effettivamente i requisiti richiesti dalla legge. Il ricorso è stato dunque accolto con il conseguente annullamento del provvedimento illegittimo.
Massima
L'amministrazione, nella valutazione delle istanze di permesso di soggiorno, deve osservare rigorosamente i presupposti normativi e i principi procedurali vigenti, provvedendo in forma motivata e trasparente, pena l'illegittimità del provvedimento di rigetto e il conseguente annullamento da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore Lorenzo Mennoia, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. 12/2024/Imm.n.52/p.s. di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo, emesso dal Questore di Bari in data 11 novembre 2024 e notificato all’interessata in data 19 novembre 2024 - nonché e di ogni altro atto comunque connesso, o dipendente, o successivo. sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Belluccio e Elettra Modugno, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avvocati Dario Belluccio ed Elettra Modugno, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati atti. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €. 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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