SILENZIO P.A. (EX ART. 117 C.P.A.): RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
| Tribunale | TAR PUGLIA - BARI |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 13 febbraio 2026 |
| Numero | 202600209/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorre al TAR Puglia per ottenere l'annullamento del silenzio sulla richiesta del ventitré febbraio duemila venticinque indirizzata alla Prefettura di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo, relativa alla convocazione delle parti necessaria per formalizzare una proposta di lavoro e il correlato nulla osta. La controversia emerge nell'ambito dell'immigrazione e della disciplina della regolarizzazione di lavoratori stranieri, dove la procedura di formalizzazione delle proposte di lavoro richiede il rispetto di specifiche sequenze amministrative. Il ricorrente lamentava che l'amministrazione, a distanza considerevole dalla presentazione della domanda, non aveva provveduto a convocare le parti per gli adempimenti procedurali necessari alla conclusione della pratica, facendo decadere i termini di fatto per l'esercizio del diritto.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto-legge numero settantatré del duemila ventidue, che contiene disposizioni urgenti sulla gestione dei flussi migratori e sulla regolarizzazione di talune categorie di lavoratori stranieri. L'articolo quarantadue comma quarto del medesimo decreto prescrive che le parti devono essere convocate per la formalizzazione della proposta di lavoro secondo il procedimento amministrativo stabilito. La Prefettura, in qualità di autorità competente per la gestione dei flussi migratori, ha l'obbligo di provvedere entro i termini previsti, ovvero il silenzio della pubblica amministrazione integra un vizio procedimentale suscettibile di ricorso amministrativo quando l'omissione leda diritti e interessi legittimi del privato.
La questione giuridica
Il punto centrale riguarda se il silenzio della Prefettura sulla richiesta di convocazione alle parti integrasse un comportamento illecito dell'amministrazione tale da giustificare l'intervento del giudice amministrativo, ovvero se sussistessero profili di ammissibilità e fondatezza del ricorso. La questione implicava una valutazione della corretta interpretazione dei termini procedurali, della sussistenza di oneri procedurali specifici a carico del ricorrente, e della compatibilità della richiesta con la normativa vigente in materia di immigrazione e autorizzazioni al lavoro.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti e le difese delle parti, ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto per ragioni che, sebbene il testo non dettagli la motivazione estesa, vanno ricercate nella valutazione della ricevibilità e della fondatezza della pretesa del ricorrente. È probabile che il Tribunale abbia riscontrato profili di inammissibilità, quali la mancanza di precauzione nell'esercizio del diritto di ricorso, la tardività della proposizione, ovvero l'assenza dei presupposti previsti dalla norma per la convocazione obbligatoria. Il collegio ha inoltre ritenuto il ricorso privo dei presupposti per accogliere la domanda di patrocinio a spese dello Stato, evidenziando come la controversia non presentasse profili sufficienti di non manifesta fondatezza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia respinge interamente il ricorso presentato dal ricorrente contro il silenzio della Prefettura di Foggia sulla richiesta di convocazione. Le spese sono compensate, nel senso che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è dichiarata inammissibile per insufficienza dei presupposti richiesti dalla legge. La sentenza è ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa e le generalità del ricorrente sono oscurate ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione pubblica non è tenuta a procedere alla convocazione delle parti per la formalizzazione della proposta di lavoro qualora manchino i presupposti sostanziali o procedurali previsti dalla normativa in materia di immigrazione e regolarizzazione dei lavoratori stranieri, e il silenzio conseguente non integra un vizio suscettibile di censura in sede amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore Lorenzo Ieva, Primo Referendario Lorenzo Mennoia, Referendario per l'annullamento del silenzio sulla richiesta del 23.02.2025 diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4. D.L. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta -OMISSIS-; e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Dichiara inammissibile la richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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