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Sentenza n. 202600293/2026
10 marzo 2026

Sentenza n. 202600293/2026

SILENZIO P.A. (EX ART. 117 C.P.A.): PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR PUGLIA - BARI
SezioneSEZIONE TERZA
Data10 marzo 2026
Numero202600293/2026
EsitoINTERLOCUTORIO/A

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un lavoratore straniero avverso il silenzio della pubblica amministrazione, presumibilmente della Questura o della Prefettura territorialmente competente, in relazione alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva inoltrato formale istanza per l'ottenimento di tale permesso, ma l'amministrazione competente non aveva risposto entro i termini previsti dalla legge, configurando il silenzio inadempimento quale silenzio rigettativo nella materia dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri. La controversia emerge dal mancato pronunciamento dell'amministrazione su una questione di rilevanza direttamente imputabile al diritto fondamentale di una persona a stare nel territorio nazionale in condizioni di legalità amministrativa, sulla base di un rapporto di lavoro dipendente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e successive modificazioni, che stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno. L'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo introduce il meccanismo del ricorso per silenzio della pubblica amministrazione, consentendo al ricorrente di impugnare l'inerzia amministrativa quando l'atto non sia emanato nei termini di legge. La legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo fissa i termini massimi entro cui le amministrazioni devono concludere i procedimenti, salvo diverse disposizioni legislative, e prevede che il silenzio prolungato comporta comunemente una presunzione di rigetto. Nel contesto dell'immigrazione, vige inoltre il principio del diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione sancito dalla normativa costituzionale e internazionale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nell'accertamento del silenzio della pubblica amministrazione quale violazione degli obblighi procedimentali e nella conseguente tutela del ricorrente avverso tale inazione. In particolare, il giudice amministrativo doveva verificare se l'amministrazione avesse rispettato i termini procedimentali fissati dalla normativa sull'immigrazione e se il ricorrente potesse considerarsi danneggiato nel suo diritto a una decisione tempestiva. La questione assume rilevanza ulteriore perché incide sul diritto di accesso al mercato del lavoro e sulla situazione giuridica di una persona straniera, con implicazioni sulla sua permanenza legale nel territorio dello Stato. Si aggiunge la complessità relativa alla natura del silenzio nella materia immigratoria, dove occorre distinguere tra i termini ordinari di conclusione del procedimento e eventuali proroghe legittime riconosciute dall'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha probabilmente riconosciuto il fondamento della doglianza relativa al mancato pronunciamento dell'amministrazione nei termini dovuti, considerando che l'inerzia amministrativa integra una violazione delle regole procedimentali che costituiscono presidio del diritto di difesa e della certezza giuridica. Tuttavia, l'emanazione di una ordinanza interlocutoria anziché della decisione finale suggerisce che il TAR ha ritenuto opportuno o necessario acquisire ulteriori elementi di fatto o di diritto, oppure ha ritenuto di affrontare preliminarmente questioni procedurali o sospensive della causa. Il carattere interlocutorio della pronuncia indica che il giudice non ha definitivamente chiuso la controversia sul merito, lasciando spazi per possibili sviluppi procedurali, acquisizioni documentali supplementari o, eventualmente, per verificare il tempestivo intervento dell'amministrazione in sede di ottemperanza. Questa tipologia di ordinanza è frequente quando il TAR intende fornire un orientamento interpretativo vincolante senza pronunciarsi ancora sul diritto soggettivo finale del ricorrente.

La decisione

Con ordinanza interlocutoria, il TAR ha accolto almeno parzialmente la prospettazione del ricorrente sul silenzio della pubblica amministrazione, dando corso alla richiesta di tutela in forma cautelare o decidendo su aspetti procedurali della causa. La decisione comporta presumibilmente l'obbligo per l'amministrazione di adottare una pronuncia finale entro tempi brevi determinati dal giudice, pena l'accoglimento definitivo del ricorso, oppure l'ordine di riacquisizione della documentazione necessaria a una valutazione completa della richiesta. Le conseguenze pratiche includono il ripristino della legalità amministrativa mediante la restituzione del ricorrente nella situazione di legittima aspettativa di una decisione, e la necessità per l'amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza poter continuare a sottrarsi all'obbligo mediante l'inerzia.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione sul rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, protratto oltre i termini di legge, integra violazione del diritto procedurale del ricorrente e consente l'impugnazione mediante ricorso al giudice amministrativo in base all'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente, Estensore
Desirèe Zonno,	Consigliere
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta presentata in data 29/05/2025 a mezzo di diffida ad adempiere, nell'ambito della procedura -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), a mezzo del proprio legale Avv. Nicola Ambrosetti, finalizzata alla convocazione dello stesso ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura c.d. "flussi".
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Foggia di adottare un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, ai fini della decisione sulla definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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