Tar Puglia - BariSEZIONE TERZA10 marzo 2026INTERLOCUTORIO/A

Sentenza n. 202600294/2026

Silenzio P.a. (ex Art. 117 C.p.a.): Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia contro il silenzio della pubblica amministrazione, in particolare contro l'Ufficio di Prefettura o Questura competente per il territorio, in riferimento alla mancata pronuncia su una domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva inoltrato formale istanza volta a ottenere il titolo giuridico necessario per permanere legalmente in Italia al fine di svolgere un rapporto di lavoro dipendente con un datore di lavoro italiano. Decorso il termine legale entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi, quest'ultima non ha comunicato alcuna decisione né provvedimento esplicito, determinando l'insorgenza del vizio di silenzio endoprocedimentale. Tale inerzia amministrativa ha costretto il ricorrente a ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere tutela cautelare e cautelare il suo interesse legittimo a ricevere una decisione sulla domanda presentata.

Il quadro normativo

La fattispecie si inscrive nell'ambito della disciplina del diritto d'ingresso, soggiorno e lavoro degli stranieri in Italia, regolato dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché dal Testo Unico sull'Immigrazione. Per quanto riguarda il silenzio della pubblica amministrazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede espressamente il ricorso avverso il silenzio endoprocedimentale della pubblica amministrazione quando essa non abbia provveduto a decidere entro il termine previsto dalla legge. L'amministrazione competente deve necessariamente rispettare i termini procedurali stabiliti dalla normativa europea e nazionale che disciplina il rilascio dei permessi di soggiorno, sotto pena di violazione del diritto dell'interessato a ottenere una decisione tempestiva e motivata.

La questione giuridica

Il tema controverso riguardava l'esistenza e l'operatività del silenzio amministrativo in sede di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, nonché le conseguenze giuridiche della mancata pronuncia dell'amministrazione entro il termine prescrito. Risultava controverso se il silenzio avrebbe dovuto essere interpretato come diniego tacito oppure se l'amministrazione mantesse il potere di pronunciarsi anche successivamente, e quale forma di tutela fosse appropriata per il ricorrente al fine di ottenere una decisione espressa sul merito. In particolare, era rilevante stabilire se il termine procedimentale costituisse un vincolo cogente per l'amministrazione competente o se ammettesse proroghe tacite o implicite, con le conseguenti ripercussioni sulla legittimità del ricorso stragiudiziale.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Puglia, sezione terza, ha riconosciuto la sussistenza del vizio di silenzio amministrativo in capo all'amministrazione resistente, accertando che il termine legale entro il quale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di permesso di soggiorno era decaduto e che nessun provvedimento esplicito era stato comunicato al ricorrente. Il tribunale ha ritenuto che l'inerzia amministrativa integrasse una chiara violazione dell'obbligo normativo di decidere tempestivamente e in modo esplicito sulle istanze dei cittadini stranieri, in quanto l'assenza di una decisione comporta una compressione ingiustificata della posizione giuridica del ricorrente e del suo interesse a ottenere certezza circa l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. Ha inoltre valutato la rilevanza della natura interlocutoria della sentenza, che interviene su questioni procedimentali preliminari circa l'ammissibilità del ricorso e la configurazione del silenzio, rimandando la decisione nel merito della domanda a successivi provvedimenti. L'approccio giudiziario è stato caratterizzato dal riconoscimento della fondamentale importanza del rispetto dei termini procedimentali per assicurare la legalità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha accolto il ricorso nella forma interlocutoria, riconoscendo in via cautelare la sussistenza del silenzio amministrativo e ordinando all'amministrazione resistente di pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro un termine perentorio fissato dal giudice. La sentenza interlocutoria ha effetto sia cautelare che di merito sulla questione preliminare, disponendo inoltre il pagamento delle spese processuali a carico della pubblica amministrazione soccombente e stabilendo gli adempimenti che l'amministrazione deve realizzare per ottemperare alla decisione giudiziale entro il termine assegnato.

Massima

L'amministrazione che non provvede a pronunciarsi entro il termine di legge su una domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato è responsabile di silenzio endoprocedimentale ricorribile dinanzi al giudice amministrativo, il quale può ordinare in via cautelare la pronuncia esplicita sulla domanda medesima entro un termine perentorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Vincenzo Blanda,	Presidente, Estensore
Desirèe Zonno,	Consigliere
Lorenzo Ieva,	Primo Referendario
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale.
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Vista la dichiarazione resa alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori Rocco Marino per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, ai fini della decisione sulla definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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