Tar Puglia - LecceSEZIONE TERZA15 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600061/2026

Conversione Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato ricorso dinanzi al TAR della Puglia contro il diniego dell'amministrazione competente (verosimilmente la Questura provinciale) nel convertire il proprio permesso di soggiorno da una categoria all'altra, o nel rinnovare il permesso in scadenza con il cambio della motivazione per la quale il soggiorno era stato originariamente autorizzato. Il ricorrente contestava le ragioni addotte dall'amministrazione per il rigetto della domanda di conversione, sostenendo che ricorrevano in capo a lui i presupposti normativi per ottenere la conversione richiesta. La controversia riguardava dunque l'interpretazione corretta della normativa sul permesso di soggiorno e l'applicazione di tale disciplina al caso concreto dello straniero ricorrente.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che regola le condizioni, le procedure e i presupposti per l'acquisizione, il mantenimento e la conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea. La conversione del permesso rappresenta un istituto che consente allo straniero di modificare la motivazione del soggiorno pur mantenendo, in linea di massima, la posizione di residente nel territorio italiano, nei casi in cui vengano a mancare i presupposti originari ma si verifichino nuovi requisiti. L'amministrazione ha il dovere di valutare la domanda di conversione in conformità ai criteri legali e secondo il principio del dovere di motivazione degli atti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente applicato la disciplina sulla conversione del permesso di soggiorno nel respingere la domanda del ricorrente, ovvero se il diniego fosse stato fondato su una lettura non corretta della norma o su una valutazione fattuale carente di adeguato supporto documentale. In particolare, era in discussione se ricorressero effettivamente in capo allo straniero i presupposti sostanziali e procedurali per beneficiare della conversione richiesta, e se l'amministrazione avesse osservato l'obbligo di motivazione e il principio di correttezza amministrativa nel formulare il suo rifiuto. Si trattava di una questione ricorrente nell'applicazione della normativa sull'immigrazione, dove frequentemente emergono divergenze interpretative tra gli uffici pubblici.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato i documenti prodotti dal ricorrente e ha riscontrato che i presupposti normativi per la conversione del permesso di soggiorno risultavano effettivamente ricorrenti nel caso di specie. Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione non avesse fornito una motivazione articolata e corretta rispetto alle norme applicabili, ovvero avesse basato il diniego su una interpretazione restrittiva infondata della disciplina sulla conversione. Il collegio giudicante ha accertato che il rifiuto amministrativo non era adeguatamente fondato nei fatti né corretto nel diritto, poiché mancavano le ragioni legittimate per escludere il ricorrente dal beneficio della conversione. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto le domande della parte ricorrente.

La decisione

Il TAR Puglia Lecce accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno, con il conseguente obbligo per l'amministrazione di riadottare il provvedimento in conformità ai criteri esposti dalla sentenza e secondo il corrente diritto. La decisione comporta il riconoscimento del diritto dello straniero ricorrente a ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno, con tutti gli effetti giuridici conseguenti al mutamento della categoria del permesso. Sono generalmente condannate alle spese di giudizio le amministrazioni pubbliche quando la loro resistenza al ricorso risulta infondata.

Massima

Hanno diritto alla conversione del permesso di soggiorno gli stranieri che presentano i presupposti normativi e procedurali stabiliti dalla legge, e l'amministrazione non può legittimamente negare la conversione se non sulla base di una motivazione corretta e fondata sulla effettiva ricorrenza di ipotesi di esclusione previste dalla normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Patrizia Moro,	Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto,	Referendario
Carlo Iacobellis,	Referendario
per l'annullamento,
del   provvedimento   codice   pratica -OMISSIS-del 15 aprile 2024, notificato il 3 dicembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Taranto ha rigettato l’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente il 12 dicembre 2023 di verifica della sussistenza di una quota (Decreto flussi) per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (richiesta l’8 novembre 2023);
di ogni altro atto sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, Sportello Unico per l'Immigrazione di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Taranto e Sportello Unico per l'Immigrazione di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del presente giudizio.
Conferma l’ammissione dell’extracomunitario ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e ss. mm., in favore del difensore del medesimo ricorrente, il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 2,000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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