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Sentenza n. 202600010/2026
5 gennaio 2026

Sentenza n. 202600010/2026

PERMESSO DI SOGGIORNO

TribunaleTAR PUGLIA - LECCE
SezioneSEZIONE TERZA
Data5 gennaio 2026
Numero202600010/2026
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al TAR Puglia contro un provvedimento amministrativo relativo al permesso di soggiorno, ovvero il documento che regola la presenza e la permanenza di un cittadino straniero in Italia. Il ricorso era rivolto a contestare il rifiuto, il diniego oppure il mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'Autorità amministrativa competente, presumibilmente la Questura territorialmente competente. La controversia si inseriva nel complesso sistema italiano di regolazione dell'immigrazione e del diritto di soggiorno degli stranieri. Durante il corso del processo, tuttavia, la fattispecie ha subito una variazione significativa che ha inciso sulla utilità stessa del giudizio. La sentenza è stata dichiarata estinta, il che indica che la materia del contendere è venuta a cessare nel corso del procedimento, rendendo non più necessaria la pronuncia del merito.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché da decreti ministeriali e circolari amministrative emanate dal Ministero dell'Interno. Le questioni relative ai permessi di soggiorno ricadono nella competenza del giudice amministrativo quando vengono impugnati provvedimenti della pubblica amministrazione che incidono su diritti e interessi legittimi dello straniero. Il sistema normativo prevede diversi tipi di permesso di soggiorno, ciascuno con requisiti e modalità di rilascio specifici, e riconosce garanzie procedurali e sostanziali ai ricorrenti che contestano provvedimenti amministrativi considerati illegittimi.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava l'interpretazione corretta dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e l'accertamento della legittimità del comportamento dell'Amministrazione. Potevano essere in discussione la corretta applicazione della normativa sul permesso di soggiorno, la valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, oppure l'osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità nel procedimento amministrativo. La questione assumeva rilievo tanto per il ricorrente, il cui diritto di permanenza nel territorio era in gioco, quanto dal punto di vista amministrativo, in quanto toccava le modalità di esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Puglia ha ritenuto che nel corso del procedimento si fosse verificata una circostanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ciò significa che il ricorso amministrativo, sebbene inizialmente fondato su una controversia legittima relativa al permesso di soggiorno, ha perso il suo presupposto essenziale durante l'iter procedurale. Presumibilmente, l'Amministrazione ha nel frattempo emesso il provvedimento richiesto oppure comunque venuto a mancare l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziaria. La dichiarazione di estinzione rappresenta l'esito logico dell'accertamento che la fattispecie aveva raggiunto una composizione spontanea senza necessità della pronuncia del merito.

La decisione

Il TAR Puglia ha dichiarato estinto il ricorso, con le conseguenze processuali relative alla rinuncia della prosecuzione del giudizio. L'estinzione implica che non è stata pronunciata una sentenza nel merito, bensì un provvedimento che dichiara la cessazione della controversia per venuto a mancare della ragione della lotta giudiziale. Le spese processuali seguono in genere il regime proprio dei giudizi estinti, salvo diversa valutazione della Corte in relazione ai comportamenti processuali delle parti.

Massima

Quando nel corso di un ricorso relativo al permesso di soggiorno viene meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale perché la controversia si è sopravvenuta estinta, il giudice amministrativo dichiara il ricorso estinto senza pronunciarsi nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Patrizia Moro,	Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto,	Referendario
Carlo Iacobellis,	Referendario
per l'annullamento,
del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 19 dicembre 2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 2 gennaio 2024, con il quale veniva rifiutata l''istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) presentata dal predetto in data 30 ottobre 2023 (kit postale già spedito il 26.4.2023);
nonchè
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco D'Agata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via L. Sturzo n.40;
Ministero dell'Interno e Questura  di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. F. D'Agata per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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