PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR PUGLIA - LECCE |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 5 gennaio 2026 |
| Numero | 202600011/2026 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, impugnando un provvedimento relativo al permesso di soggiorno, verosimilmente un diniego o una revoca dell'ente competente in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo ritenendolo illegittimo, probabilmente per violazione di norme procedurali o sostanziali in materia di diritto di soggiorno. Durante il corso del giudizio amministrativo, la situazione fattuale ha subito una modifica sopravvenuta che ha inciso sulla continuità dell'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Il TAR, nel gennaio 2026, ha preso atto di questa circostanza e ha dichiarato estinto il ricorso con sentenza.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, che costituisce il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché da decreti e regolamenti attuativi. Le cause dinanzi al TAR in materia di stranieri seguono il rito previsto dal codice del processo amministrativo, con particolare applicazione della disciplina relativa all'estinzione del giudizio quando viene meno l'interesse a decidere. In questo ambito, il principio fondamentale è che la sentenza di estinzione costituisce un provvedimento dichiarativo che prende atto della perdita di utilità della decisione sulla controversia, cessando la necessità della pronuncia nel merito.
La questione giuridica
Il punto centrale riguarda la permanenza dell'interesse del ricorrente a ottenere una sentenza favorevole sulla legittimità del provvedimento originario che era stato impugnato. Nel caso specifico, la dichiarazione di estinzione presuppone che sia venuta a mancare la situazione di conflitto che aveva dato origine al ricorso, ovvero che il ricorrente non abbia più utilità pratica dal proseguimento del giudizio. La controversia sottesa, quindi, non è più sulla legittimità astratta del provvedimento impugnato, bensì sulla valutazione processuale della persistenza di un interesse concreto alla decisione della lite.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che nel corso del giudizio si fosse verificata una circostanza sopravvenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio stesso. Coerentemente con la giurisprudenza consolidata, il TAR ha accertato che il ricorrente non possedesse più un interesse attuale e concreto alla continuazione del giudizio, in quanto la situazione originaria che aveva motivato il ricorso era stata risolta o comunque superata dai fatti. Il giudice ha dunque operato una valutazione della convenienza pratica per il ricorrente a ottenere una sentenza che giudicasse il merito della controversia, concludendo che tale valutazione era divenuta priva di significato. La dichiarazione di estinzione è la conseguenza logica e processuale di questa valutazione, senza entrare nel merito della legittimità della decisione amministrativa impugnata.
La decisione
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha dichiarato estinto il ricorso principale mediante sentenza del 5 gennaio 2026. La pronuncia determina la chiusura del procedimento amministrativo senza che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente in merito alla legittimità del provvedimento impugnato. Le conseguenze pratiche sono la cessazione della lite pendente e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere un giudizio nel merito sulla questione originaria, essendo venuti meno i presupposti processuali per la continuazione del giudizio. Non risultano condanne al pagamento di somme a titolo di spese di giudizio, in quanto l'estinzione rappresenta una conclusione della lite per motivi processuali sovraordinati al merito.
Massima
L'estinzione del giudizio amministrativo in materia di permesso di soggiorno ricorre quando nel corso del procedimento viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronuncia della sentenza nel merito, per sopravvenuta modifica della situazione di fatto che ha originato la controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore Mariachiara Basurto, Referendario Carlo Iacobellis, Referendario per l'annullamento, del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 19.12.2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 2.1.2024, con il quale veniva rifiutata l''istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) presentata dal predetto in data 30.10.2023 (Kit postale già spedito il 26.4.2023); nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 246 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco D'Agata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via L. Sturzo n.40; Questura -OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Brindisi e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. F. D'Agata per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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