PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR PUGLIA - LECCE |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | 5 gennaio 2026 |
| Numero | 202600009/2026 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In questa controversia, un cittadino indiano ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia contro il rigetto della sua richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nella quota 2021, notificatogli il 28 dicembre 2023 dalla Questura di Brindisi. Il ricorrente aveva avanzato la domanda il 30 ottobre 2023, pur avendo già spedito il kit postale il 26 aprile 2023 presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi. Contro il provvedimento di rigetto del 15 dicembre 2023, ha successivamente proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR Puglia, registrato al numero 244 del 2024. La vicenda rientra nel contesto della regolamentazione dei flussi migratori per motivi di lavoro stagionale, settore nel quale le amministrazioni pubbliche, Ministero dell'Interno e Questura, gestiscono le autorizzazioni secondo quote predeterminate da politiche nazionali di immigrazione. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha deciso di rinunciare al proprio ricorso, determinando una conclusione anticipata della controversia senza un approfondimento nel merito durante l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata da una pluralità di disposizioni legislative e regolamentari, in primis dal Testo Unico sull'Immigrazione, d.lgs. 286/1998, e dai successivi decreti flussi che periodicamente definiscono le quote di ingressi per lavoro stagionale. Le domande di rilascio dei permessi di soggiorno devono rispettare procedure precise definite dalle circolari ministeriali e dalle disposizioni delle singole Questure competenti territorialmente, prevedendo termini stringenti per la presentazione delle richieste e per il loro esame da parte delle amministrazioni competenti. Il sistema normativo si articola secondo i decreti di programmazione annuale o pluriennale dei flussi migratori, che stabiliscono non solo le quote disponibili ma anche le modalità procedurali per la loro gestione. La sentenza richiama inoltre le disposizioni sulla tutela della privacy, in particolare l'articolo 52 del d.lgs. 196/2003 e gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, comunemente noto come GDPR, dirette a proteggere i dati personali e la dignità del ricorrente nel procedimento amministrativo.
La questione giuridica
La controversia concerneva la legittimità della decisione amministrativa di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno stagionale da parte delle autorità competenti, Questura di Brindisi e Ministero dell'Interno. Il ricorrente poteva lamentare vizi procedurali nella gestione della domanda, violazioni dei termini procedurali, omissione di valutazione di requisiti normalmente richiesti per l'accesso ai permessi stagionali, difetto di motivazione del rigetto, oppure altre illegittimità amministrative della decisione ricorruta secondo i principi del diritto amministrativo. La questione sottesa era se l'amministrazione avesse correttamente esaminato la domanda secondo la normativa vigente sui flussi migratori e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza che presidiano l'azione amministrativa. Tuttavia, a causa della rinuncia del ricorrente, la questione non ha ricevuto una definizione nel merito da parte del giudice amministrativo, rimanendo così irrisolta sul piano sostanziale.
La motivazione del giudice
Poiché il ricorso è stato rinunciato dal ricorrente in corso di giudizio, il Tribunale non ha dovuto entrare nel merito della controversia analizzando la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. La procedura di rinuncia è un istituto processuale che consente al ricorrente di recedere autonomamente dalla domanda di tutela giurisdizionale, comportando l'estinzione del procedimento senza che il giudice si pronunci sulla fondatezza del ricorso. Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Patrizia Moro (Estensore), dalla Referendaria Mariachiara Basurto e dal Referendario Carlo Iacobellis, ha riscontrato i presupposti processuali per dichiarare l'estinzione del giudizio secondo le regole della procedura amministrativa. La sentenza ha inoltre disposto il compensamento delle spese tra le parti, criterio frequentemente applicato in caso di estinzione per rinuncia al fine di equidistribuire i costi e di non addebitarli specificamente al ricorrente. Infine, ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza a tutela della sua dignità personale e dei dati personali, conformemente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, concludendo così anticipatamente il procedimento amministrativo senza una decisione nel merito della legittimità del provvedimento di rigetto impugnato. Le spese sono state compensate tra le parti, senza quindi addebitarsi alcun importo ulteriore al ricorrente nonostante la rinuncia al ricorso. Il giudice ha inoltre ordinato che la sentenza fosse immediatamente eseguita dall'autorità amministrativa competente e ha disposto presso la Segreteria del Tribunale l'oscuramento delle identità personali del ricorrente negli atti ufficiali della causa secondo le prescrizioni della normativa sulla protezione dei dati e sulla dignità dell'individuo.
Massima
La rinuncia al ricorso amministrativo pendente dinanzi al giudice amministrativo comporta l'estinzione del giudizio senza giudizio di merito e, in assenza di motivi aggravanti a carico del ricorrente, determina il compensamento delle spese tra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore Mariachiara Basurto, Referendario Carlo Iacobellis, Referendario per l'annullamento, del provvedimento cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 15.12.2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 28.12.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta n. -OMISSIS- di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) avanzata in data 30.10.2023 (kit postale già spedito il 26.4.2023) presso l''Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi dal cittadino indiano ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 244 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco D'Agata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via L. Sturzo n.40; Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. F. D'Agata per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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