ESECUZIONE GIUDICATO (GIUDICE AMMINISTRATIVO) OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE SECONDA - N. 243/2025 PUBBLICATA IL 17/03/2025 - RELATORE ESPOSITO (STRANIERI - DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO)
| Tribunale | TAR SARDEGNA - CAGLIARI |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 18 novembre 2025 |
| Numero | 202500998/2025 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per contestare il diniego, opposto dalla competente autorità amministrativa, della concessione del rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Il TAR, con sentenza n. 243/2025, aveva accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di provvedere al rinnovo del titolo di soggiorno conformemente ai principi di diritto enunciati nella motivazione. Successivamente, il ricorrente ha presentato un ricorso di ottemperanza innanzi allo stesso collegio giudicante per verificare l'esecuzione della sentenza e per ottenere il rispetto del giudicato amministrativo, sospettando potenzialmente che l'amministrazione non avesse adeguatamente dato corso alla decisione del tribunale o che si fossero frapposti ulteriori ostacoli all'attuazione del provvedimento risarcitorio e reintegratorio.
Il quadro normativo
La materia della concessione e del rinnovo dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabilisce i presupposti, le modalità e le condizioni per il soggiorno legale dei cittadini non comunitari nel territorio della Repubblica italiana. Le sentenze del giudice amministrativo di annullamento o accoglimento sono dotate di efficacia vincolante e costituiscono giudicato amministrativo, obbligando l'amministrazione a conformarsi completamente e tempestivamente alle decisioni rese dal tribunale. I ricorsi di ottemperanza costituiscono lo strumento processuale mediante il quale il ricorrente può dedurre l'inesecuzione o l'esecuzione difettosa di una precedente decisione amministrativa giurisdizionale, chiedendo al giudice di verificare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla sentenza di merito.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'effettiva esecuzione della precedente sentenza di merito e l'ottemperanza dell'amministrazione al giudicato amministrativo in materia di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente intendeva accertare se l'amministrazione avesse provveduto a conformarsi pienamente alle disposizioni contenute nella sentenza n. 243/2025 e, in caso contrario, ottenere dal giudice l'adozione di provvedimenti coercitivi o la dichiarazione di inesecuzione della sentenza. La questione sottendeva l'interrogativo sulla responsabilità dell'amministrazione e sui rimedi processuali disponibili nel caso di inerzia o di adempimento parziale o infedele dell'obbligo derivante dal giudicato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato lo stato della controversia alla data della trattazione del ricorso di ottemperanza, accertando la situazione fattuale e documentale relativa all'esecuzione della sentenza precedente. Nel corso del procedimento sono emersi elementi che hanno portato il giudice a ritenere che la materia del contendere fosse venuta meno, poiché la situazione di fatto sottesa al ricorso era significativamente mutata rispetto al momento della decisione di primo grado. Verosimilmente, l'amministrazione aveva provveduto al rinnovo del permesso di soggiorno ovvero la posizione del ricorrente si era regolarizzata per via amministrativa, rendendo così superflua l'esecuzione della precedente condanna. Il collegio ha quindi valutato che proseguire nel giudizio avrebbe comportato un esercizio inutile della giurisdizione, giacché il ricorrente aveva sostanzialmente ottenuto in fatto il bene della vita cui aspirava, indipendentemente dalla formale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, ha dichiarato cessata la materia del contendere del ricorso di ottemperanza, estinguendo il procedimento e archiviando la causa. La dichiarazione di cessazione della materia importa l'automatica estinzione del giudizio senza che sia necessaria una pronuncia nel merito, poiché la questione non presenta più interesse pratico e concreto per le parti. Tale provvedimento ha determinato l'archiviazione del ricorso e la fine del procedimento di ottemperanza, sebbene la precedente sentenza n. 243/2025 conservi integralmente la propria efficacia e valore nel sistema del diritto amministrativo.
Massima
La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di ottemperanza concernente il rinnovo di un permesso di soggiorno, sopravvenga l'effettiva regolarizzazione della posizione dello straniero, rendendo insussistente l'interesse concreto alla prosecuzione del procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Andrea Gana, Referendario Silvio Esposito, Referendario, Estensore per l’ottemperanza della sentenza n. 243 del 17 marzo 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari; sul ricorso numero di registro generale 672 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Melis e Tomaso Casula, con domicilio eletto presso lo Studio del secondo in Berchidda, via Pietro Nenni; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Sassari, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno e della Questura di Sassari; Visto l’art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Considerato che nell’udienza in camera di consiglio del 12 novembre 2025 le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta delle parti, con compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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