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Sentenza n. 202600418/2026
19 febbraio 2026

Sentenza n. 202600418/2026

STRANIERI - DOMANDA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

TribunaleTAR SARDEGNA - CAGLIARI
SezioneSEZIONE SECONDA
Data19 febbraio 2026
Numero202600418/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha presentato istanza presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Oristano il 17 marzo 2025 al fine di ottenere la conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato. Lo Sportello unico ha rigettato l'istanza con provvedimento del 28 aprile 2025, e successivamente ha emesso un ulteriore provvedimento di rigetto in data 7 maggio 2025. Il ricorrente, ritenendo illegittimi tali provvedimenti, ha depositato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la conversione del permesso di soggiorno richiesto. Il giudizio si è concluso con l'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 dinanzi alla Sezione Seconda del TAR Sardegna.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286) e dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 30, che regolano le modalità di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno. La conversione da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato a tempo determinato presuppone il verificarsi di specifiche condizioni normative, tra cui la disponibilità di una offerta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, il controllo del fabbisogno di manodopera, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Lo Sportello unico per l'immigrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, è tenuto al rispetto della legalità e dei principi generali dell'azione amministrativa, pur disponendo di un margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti necessari per la conversione.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti di rigetto sostenendo che sussistevano i requisiti normativi per la conversione del permesso di soggiorno, ovvero che egli disponeva di una offerta di lavoro idonea e che la propria posizione soddisfaceva le condizioni richieste dalla legge. La questione sottesa era pertanto se lo Sportello unico per l'immigrazione avesse correttamente valutato il verificarsi dei presupposti sostanziali per la conversione e se l'esercizio della discrezionalità amministrativa fosse stato legittimo e coerente con l'ordinamento vigente. In altri termini, si trattava di sindacare la legittimità dell'attività amministrativa dallo Sportello unico svolta nella fase istruttoria e nella successiva fase decisoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e acquisito l'apporto difensivo delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 15 gennaio 2026, ha ritenuto che i provvedimenti di rigetto impugnati fossero stati emessi in conformità alle norme vigenti e che sussistessero valide ragioni amministrative per il diniego della conversione richiesta. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che le verifiche condotte dallo Sportello unico, ancorché non espressamente declinate nel testo della sentenza, si fossero svolte secondo le procedure di legge e che l'istruttoria amministrativa non avesse fatto emergere il ricorrere di tutti gli elementi necessari per accogliere l'istanza di conversione. Il giudice amministrativo non ha riscontrato vizi procedurali, eccesso di potere, incompetenza o violazione della normativa di riferimento nei provvedimenti impugnati, confermando così la validità dell'operato dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando l'illegittimità della pretesa di conversione del permesso di soggiorno. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza condanna verso l'altra. Il Tribunale ha inoltre ordinato all'Autorità Amministrativa l'esecuzione della presente sentenza e ha disposto, a tutela della riservatezza del ricorrente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati, l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificarlo dai fascicoli pubblici.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato a tempo determinato può legittimamente essere rigettata quando mancano i presupposti normativi richiesti dalla legge, costituendo l'istruttoria amministrativa della Prefettura e dello Sportello unico per l'immigrazione un adeguato filtro di verifica secondo i principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente
Antonio Plaisant,	Consigliere
Silvio Esposito,	Referendario, Estensore
per l’annullamento, previa emissione di misure cautelari,
- del provvedimento n. inl.IAM-CA OR. REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-.07-05- 2025, emesso in data 7 maggio 2025 e notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha disposto il rigetto dell’istanza n. P-OR/L/N/2025/-OMISSIS- presentata in data 17 marzo 2025 dal Sig. -OMISSIS- per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato;
- del precedente provvedimento presupposto del 28 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha parimenti disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato per il Sig. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, in persona del Prefetto pro tempore, Ispettorato territoriale del lavoro Cagliari-Oristano, in persona del rappresentante legale pro tempore, Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Oristano, in persona del dirigente pro tempore e Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, dell’Ispettorato territoriale del lavoro Cagliari-Oristano, dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Oristano e dello Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Silvio Esposito e sentiti per le parti i difensori come specificato nel verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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